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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07340/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia riguarda un ricorso per revocazione proposto contro una ordinanza della Corte di cassazione che, in un precedente giudizio di legittimità, aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza della Corte d'appello di Catania per mancato deposito della copia notificata della sentenza stessa. Il ricorrente per revocazione ha dedotto, con due motivi, che la Corte avrebbe erroneamente applicato le norme processuali sulla procedibilità dell'impugnazione e avrebbe illegittimamente condannato i ricorrenti alle spese. In particolare ha contestato la declaratoria di improcedibilità sostenendo che la relata di notifica era comunque stata depositata o era evincibile dagli atti, e ha censurato la condanna alle spese come conseguenza indebita dell'improcedibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti non risultava depositata la relata di notifica della sentenza d'appello, né la prova della presenza della copia notificata nel fascicolo di parte al momento della decisione originaria; in caso di notificazione telematica, la relata coincide con il messaggio di posta elettronica certificata e tale elemento non risultava prodotto. Ha inoltre osservato che l'ulteriore argomentazione sull'inammissibilità dei motivi dell'impugnazione originaria costituiva motivazione aggiuntiva e comunque non decisiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non denunciava uno specifico vizio autonomo della statuizione sulle spese, ma si limitava a prospettarne la caducazione quale conseguenza dell'auspicato accoglimento del ricorso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti ritualmente costituiti e con liquidazione separata, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio rilevante nei provvedimenti della Corte di cassazione è circoscritto secondo i principi consolidati richiamati dalla Corte; nel caso concreto non ricorreva un errore di fatto decisivo perché mancava il deposito della relata di notifica richiesta ai fini della procedibilità.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma sulla decorrenza dei termini di impugnazione; la Corte ha ribadito che la procedibilità dell'impugnazione presuppone la produzione della copia notificata della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte lo menziona nel contesto delle dedotte violazioni processuali relative all'impugnazione originaria.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È la norma sul ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione, nel cui ambito la Corte ha verificato l'insussistenza del vizio dedotto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro di motivazione del provvedimento impugnato, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile nei termini esposti dalla Corte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro della motivazione; la Corte non ha ravvisato vizi rilevanti sotto tale profilo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al difetto di motivazione e alla nullità del procedimento; la Corte ha escluso che sussistessero i presupposti della revocazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura non ha superato il vaglio di fondatezza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non denunciava uno specifico vizio autonomo della statuizione sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in combinato con il comma 1-quater per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la procedibilità dell'impugnazione richiede la produzione della copia notificata della sentenza impugnata; se la notificazione è telematica, la relata coincide con il messaggio PEC e deve risultare documentalmente dagli atti.
  • Ai fini della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro provvedimenti della Corte di cassazione, l'errore revocatorio deve essere un errore di fatto decisivo e risultante dagli atti, non una diversa lettura del materiale processuale o una critica alla valutazione compiuta dalla Corte.
  • La deduzione dell'erroneità della condanna alle spese è inammissibile quando non censura uno specifico vizio autonomo della statuizione, ma si limita a prospettarne la caducazione come effetto riflesso dell'eventuale accoglimento del ricorso.
  • La mancanza di prova, ricavabile da elementi non disponibili nella piena disponibilità della parte interessata, circa la presenza nel fascicolo della copia notificata della sentenza impedisce di superare la declaratoria di improcedibilità.
  • La motivazione aggiuntiva che sorregge il provvedimento impugnato, se autonoma e sufficiente, rende non decisivo l'eventuale errore su ulteriori argomenti incidentali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAmministratore di condominio
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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