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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 1113 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva beneficiato, per gli anni 1997-1999, di un'esenzione dalle imposte sul reddito qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Dopo aver aderito al condono fiscale previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002, aveva presentato dichiarazioni integrative con variazioni in diminuzione corrispondenti agli imponibili. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso ingiunzioni per recuperare le imposte non versate, disconoscendo gli effetti del condono. La società ha contestato il recupero sostenendo, tra l'altro, l'efficacia preclusiva del condono, l'assenza di effettiva fruizione dell'aiuto, l'irrilevanza della distribuzione di dividendi al Comune di Como, l'illegittimità costituzionale della disciplina e l'errata quantificazione degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il sesto motivo, per genericità dei quesiti di diritto o per mancanza del quesito richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.; ha rigettato il terzo, il quarto e il quinto motivo, confermando che l'Agenzia era obbligata a recuperare gli aiuti di Stato incompatibili e che il condono nazionale non poteva impedire tale recupero. La distribuzione degli utili al Comune è stata ritenuta elemento idoneo a dimostrare la disponibilità e l'effettiva fruizione dell'agevolazione, senza che rilevasse la destinazione pubblica delle somme. È stato invece accolto il settimo motivo, relativo all'omessa pronuncia sulla quantificazione degli interessi. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale aspetto e la causa rinviata alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per il ricalcolo degli interessi secondo il tasso applicabile anno per anno e per la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14

    Prevedeva il regime di esenzione fiscale di cui la società aveva beneficiato negli anni 1997-1999, successivamente qualificato come aiuto di Stato incompatibile.

  • D.L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70

    Costituiva una delle basi normative dell'agevolazione fiscale oggetto di recupero.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Disciplina il condono fiscale tombale, ma non può essere applicato quando impedisce il recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

  • D.L. n. 10 del 2007, art. 1, convertito dalla legge n. 46 del 2007

    Impone all'Agenzia delle Entrate di recuperare le somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali incompatibili con il diritto dell'Unione europea.

  • Art. 87 TCE, ora art. 107 TFUE

    Stabilisce i criteri di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno e le regole della concorrenza.

  • Art. 14 del regolamento CE n. 659 del 1999

    "Gli Stati destinatari devono assicurare esecuzione immediata ed effettiva"

    Impone il recupero effettivo e tempestivo degli aiuti di Stato illegittimi, impedendo che norme interne, come il condono fiscale, ne ostacolino la restituzione.

  • Regolamento CE n. 794 del 2004, art. 11, par. 3, come modificato dal regolamento CE n. 271 del 2008

    "Il tasso d'interesse ... si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia se è trascorso più di un anno ... il tasso d'interesse è ricalcolato ad intervalli di un anno"

    Gli interessi sul recupero devono essere ricalcolati annualmente sulla base del tasso vigente al momento di ciascun ricalcolo, quando tra la disponibilità dell'aiuto e il recupero sia trascorso più di un anno.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le sentenze soggette ratione temporis alla norma, imponeva quesiti di diritto specifici e idonei a individuare la regola applicabile e l'errore denunciato; quesiti generici determinano l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea prevale sulle norme interne di condono o definizione agevolata, se queste impediscono l'effettiva restituzione dell'aiuto.
  • Per dimostrare la fruizione dell'aiuto è sufficiente, in linea generale, accertare che la società abbia usufruito dell'agevolazione; la successiva destinazione delle somme, anche mediante distribuzione di dividendi a un ente pubblico, non elimina l'obbligo di restituzione.
  • Gli atti di recupero degli aiuti di Stato hanno natura prevalentemente liquidatoria: devono indicare il beneficiario, l'agevolazione fruita e le somme da recuperare, senza richiedere una nuova complessa valutazione dell'incompatibilità già accertata dalla Commissione europea.
  • Nel recupero di aiuti di Stato, gli interessi devono essere calcolati secondo la disciplina europea vigente e, se il recupero dura più di un anno, il tasso deve essere ricalcolato a intervalli annuali.
  • Le censure in cassazione devono formulare quesiti di diritto specifici e collegati al caso concreto; motivi generici o privi dei requisiti processuali possono essere dichiarati inammissibili anche se prospettano questioni potenzialmente rilevanti.
  • La regola de minimis può costituire un'eccezione al recupero integrale, ma deve essere concretamente verificata e documentata dal beneficiario.

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