Cassazione Penale, Sentenza n. 4304/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/07/2023 emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva accolto l'istanza di ZAVETTIERI per la rideterminazione del fine pena e aveva retrodatato la decorrenza della pena per il reato associativo al 22/04/1999 (data di arresto), riconoscendo inoltre periodo di presofferto cautelare relativo a una condanna poi revocata. Il Procuratore generale denunciava la violazione della preclusione processuale (più precedenti pronunce avevano fissato la cessazione della partecipazione associativa al 22/04/2002), l'erronea unificazione delle pene (si sarebbe dovuto operare cumulo parziale) e l'inesistenza di nuovi elementi che giustificassero la riapertura della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, dichiarandolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia superato la preclusione processuale riproponendo e rivedendo questioni già definitivamente esaminate senza produrre elementi di novità. Ha inoltre escluso la fondatezza della deduzione sulla fungibilità della custodia cautelare (periodo già computato per altro titolo e non duplicabile) e ha censurato la motivazione apodittica del giudice dell'esecuzione. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e il pubblico ministero dovrà procedere conformemente.
Norme richiamate
Il divieto previsto dal comma 4 incide sul computo del presofferto: se la cessazione della partecipazione è fissata alla sentenza di primo grado, si applica il divieto nel calcolo del presofferto
Norma sostanziale sul reato associativo; nella valutazione della cessazione della permanenza si presuppone la continuità dell'appartenenza salvo prova di un 'segno positivo' di allontanamento volontario
Norma utilizzata per la determinazione della pena complessiva in caso di concorso di pene
Vale come presidio di preclusione processuale: il giudice dell'esecuzione deve dichiarare inammissibile una richiesta che sia mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi
Norma invocata per la revoca della sentenza per bis in idem; la revoca non determina automaticamente la modificazione della datazione di fatti già valutati in altri processi se non emergono elementi nuovi e pertinenti
Riferimento al dovere, in caso di rinvio, del giudice dell'esecuzione ad attenersi alla mera esegesi delle decisioni di merito; la Corte ha ritenuto che tale dovere non sia stato rispettato dal giudice impugnato
Richiamato per indicare la natura camerale non partecipata del procedimento (rigetto dell'istanza di trattazione orale)
Richiamato sulla questione dell'indulto: l'incidente di esecuzione in esame non riguardava l'applicazione dell'indulto ai sensi di questa norma
Citata per spiegare che, se l'imputato fosse stato ritenuto non partecipe di un sodalizio in un procedimento, la strada sarebbe stata la revisione ex art. 630 e non la revoca per bis
Menziione relativa all'inammissibilità di un ricorso straordinario proposto ai sensi di tale norma in un precedente episodio processuale
Massime di principio
- In sede di esecuzione le questioni già definitivamente decise sono precluse: è inammissibile riproporre la medesima istanza senza dimostrare elementi nuovi e concreti.
- La revoca di una sentenza in altro procedimento non costituisce automaticamente elemento di novità rilevante ai fini della datazione della cessazione della partecipazione associativa; occorre che la revoca produca un mutamento fattuale o giuridico pertinente e documentato.
- Il giudice dell'esecuzione, nel riesaminare questioni già valutate, deve limitarsi a eseguire la decisione di rinvio e a verificare nuovi elementi, ma non può rivedere librettamente valutazioni definitive: le motivazioni devono esplicitare chiaramente quali elementi nuovi giustifichino la diversa decisione.
- I periodi di custodia cautelare già computati su un titolo non possono essere conteggiati nuovamente per altro titolo; la fungibilità della detenzione richiede prova precisa e non può essere postulata genericamente.
- In tema di associazione mafiosa la continuità dell'appartenenza è presunta e la cessazione del vincolo richiede 'segni positivi' di volontario e dichiarato allontanamento; la mera detenzione non è di per sé indice sufficiente di interruzione.
- Se si intende ottenere una diversa determinazione del fine pena in un incidente di esecuzione, la parte deve proporre elementi nuovi, concreti e documentali che non siano semplici riformulazioni di argomentazioni già respinte.
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