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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4304/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/07/2023 emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva accolto l'istanza di ZAVETTIERI per la rideterminazione del fine pena e aveva retrodatato la decorrenza della pena per il reato associativo al 22/04/1999 (data di arresto), riconoscendo inoltre periodo di presofferto cautelare relativo a una condanna poi revocata. Il Procuratore generale denunciava la violazione della preclusione processuale (più precedenti pronunce avevano fissato la cessazione della partecipazione associativa al 22/04/2002), l'erronea unificazione delle pene (si sarebbe dovuto operare cumulo parziale) e l'inesistenza di nuovi elementi che giustificassero la riapertura della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, dichiarandolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia superato la preclusione processuale riproponendo e rivedendo questioni già definitivamente esaminate senza produrre elementi di novità. Ha inoltre escluso la fondatezza della deduzione sulla fungibilità della custodia cautelare (periodo già computato per altro titolo e non duplicabile) e ha censurato la motivazione apodittica del giudice dell'esecuzione. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e il pubblico ministero dovrà procedere conformemente.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Il divieto previsto dal comma 4 incide sul computo del presofferto: se la cessazione della partecipazione è fissata alla sentenza di primo grado, si applica il divieto nel calcolo del presofferto

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato associativo; nella valutazione della cessazione della permanenza si presuppone la continuità dell'appartenenza salvo prova di un 'segno positivo' di allontanamento volontario

  • art. 78 cod. pen.

    Norma utilizzata per la determinazione della pena complessiva in caso di concorso di pene

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Vale come presidio di preclusione processuale: il giudice dell'esecuzione deve dichiarare inammissibile una richiesta che sia mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi elementi

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la revoca della sentenza per bis in idem; la revoca non determina automaticamente la modificazione della datazione di fatti già valutati in altri processi se non emergono elementi nuovi e pertinenti

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Riferimento al dovere, in caso di rinvio, del giudice dell'esecuzione ad attenersi alla mera esegesi delle decisioni di merito; la Corte ha ritenuto che tale dovere non sia stato rispettato dal giudice impugnato

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la natura camerale non partecipata del procedimento (rigetto dell'istanza di trattazione orale)

  • art. 672 cod. proc. pen.

    Richiamato sulla questione dell'indulto: l'incidente di esecuzione in esame non riguardava l'applicazione dell'indulto ai sensi di questa norma

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Citata per spiegare che, se l'imputato fosse stato ritenuto non partecipe di un sodalizio in un procedimento, la strada sarebbe stata la revisione ex art. 630 e non la revoca per bis

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Menziione relativa all'inammissibilità di un ricorso straordinario proposto ai sensi di tale norma in un precedente episodio processuale

Massime di principio

  • In sede di esecuzione le questioni già definitivamente decise sono precluse: è inammissibile riproporre la medesima istanza senza dimostrare elementi nuovi e concreti.
  • La revoca di una sentenza in altro procedimento non costituisce automaticamente elemento di novità rilevante ai fini della datazione della cessazione della partecipazione associativa; occorre che la revoca produca un mutamento fattuale o giuridico pertinente e documentato.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel riesaminare questioni già valutate, deve limitarsi a eseguire la decisione di rinvio e a verificare nuovi elementi, ma non può rivedere librettamente valutazioni definitive: le motivazioni devono esplicitare chiaramente quali elementi nuovi giustifichino la diversa decisione.
  • I periodi di custodia cautelare già computati su un titolo non possono essere conteggiati nuovamente per altro titolo; la fungibilità della detenzione richiede prova precisa e non può essere postulata genericamente.
  • In tema di associazione mafiosa la continuità dell'appartenenza è presunta e la cessazione del vincolo richiede 'segni positivi' di volontario e dichiarato allontanamento; la mera detenzione non è di per sé indice sufficiente di interruzione.
  • Se si intende ottenere una diversa determinazione del fine pena in un incidente di esecuzione, la parte deve proporre elementi nuovi, concreti e documentali che non siano semplici riformulazioni di argomentazioni già respinte.

Testo integrale

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