Cassazione Civile, Ordinanza n. 03520/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di un de cuius che aveva lasciato un testamento olografo. In primo grado il tribunale aveva dichiarato nullo il testamento per difetto di autografia e, sulla base della consulenza grafologica d'ufficio, aveva ritenuto che il testamento fosse stato falsificato dalla convenuta, dichiarandola quindi indegna a succedere ex art. 463, comma 1, n. 6 c.c. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda dell'attore, ritenendo non sufficientemente convincente l'esame grafologico e osservando che non era chiaro quale interesse avesse la convenuta a falsificare il testamento, anche perché i beni testamentari risultavano attribuiti alla madre delle parti. L'attore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale si era limitata a critiche generiche e apodittiche alla consulenza grafologica senza confutare l'analisi tecnica; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto storico decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la falsità del testamento e gli elementi di contesto familiare e societario avrebbero dovuto essere valutati ai fini dell'individuazione dell'autore della falsificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello era apparente e perplessa, perché non dava conto in modo intelligibile delle ragioni tecniche del dissenso rispetto alla consulenza grafologica e non si confrontava realmente con gli elementi istruttori richiamati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame dell'appello e regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
richiamato come base della dichiarazione di indegnità a succedere per chi abbia volontariamente soppresso, celato o falsificato il testamento o ne abbia fatto uso consapevolmente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato nel secondo motivo per violazione di legge, poi assorbito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per omesso esame di un fatto storico decisivo, ma il motivo è stato assorbito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sua violazione ricorre quando la motivazione sia meramente apparente, mancante o incomprensibile.
art. 111, comma 6 Cost.
fonte del requisito del "minimo costituzionale" della motivazione, sindacabile in cassazione.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione della prova e dei fatti processuali.
menzionato per la trattazione camerale del ricorso.
indicato per la regolazione delle spese del giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato al rispetto del minimo costituzionale; è quindi denunciabile come nullità la motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando esiste solo graficamente ma non consente di comprendere il ragionamento decisorio, né il fondamento della decisione, e non può essere integrata dal giudice dell'impugnazione con congetture esterne al testo della sentenza.
- Se il giudice di merito intende discostarsi da una consulenza tecnica che costituisce il perno della decisione di primo grado, deve spiegare in modo puntuale perché l'elaborato sia inattendibile o non condivisibile, confrontandosi con il contenuto dell'indagine tecnica e con gli altri elementi probatori.
- La critica alla consulenza tecnica non può risolversi in un giudizio apodittico di genericità o di scarsa scientificità se la sentenza non dimostra di aver effettivamente esaminato l'analisi svolta dal consulente.
- La motivazione è perplessa quando, pur richiamando elementi di fatto rilevanti, non esplicita il passaggio logico che porta a ritenerli insufficienti o irrilevanti ai fini della decisione.
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