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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01285/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per più reati unificati dalla continuazione. Il ricorso era affidato a un unico motivo, con cui si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p. La doglianza mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito e a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori e fattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo sollevato, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio di motivazione, tendesse in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza di appello era immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma richiamata per qualificare il capo principale come furto in abitazione pluriaggravato.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Aggravante la cui sussistenza era contestata nel ricorso; la Corte non ne rivaluta il merito, perché ciò richiederebbe una diversa lettura dei fatti.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Circostanza aggravante contestata unitamente al furto in abitazione nel capo A.

  • art. 385 c.p.

    Norma richiamata per il reato di evasione contestato nel capo B.

  • art. 624 c.p.

    Norma richiamata per il furto contestato nel capo C.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    La Corte afferma che la censura sulla sua applicazione non è ammissibile in cassazione quando richiede una rilettura del fatto e delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    Base implicita per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito attraverso la contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente adeguata.
  • La censura che formalmente deduce violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando, nella sostanza, mira a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura degli elementi di fatto e di prova.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, poiché tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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