Cassazione Penale, Ordinanza n. 31229/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, le aveva irrogato la pena di otto mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputata, senza l'intervento di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione e munito di specifico mandato. La declaratoria di inammissibilità discende quindi da un vizio formale e processuale del ricorso, non da una valutazione delle censure sostanziali.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come novellato dalla legge n. 103 del 2017. Richiama il principio secondo cui l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore cassazionista munito di specifico mandato. Precisa inoltre che la declaratoria di inammissibilità può essere resa senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e che consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il reato per cui è stata irrogata la pena in appello, ma la Corte non ne affronta il merito.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo
Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore cassazionista munito di specifico mandato.
È la riforma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo il filtro tecnico del difensore cassazionista.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità di procedura, con trattazione camerale non partecipata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere necessariamente sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione munito di specifico mandato, a pena di inammissibilità.
- La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato integra un difetto di legittimazione processuale che impedisce l'esame dei motivi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per violazione delle forme prescritte può essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura, e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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