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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32158/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L'indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 273 c.p.p. e il vizio di motivazione per mancanza di gravi indizi circa la finalità di cessione a terzi. Nel corso di un accesso presso l'abitazione dell'indagato, effettuato per la ricerca di un minore scomparso, i militari avevano notato un bilancino di precisione e due bustine contenenti circa 20 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana. La successiva perquisizione aveva consentito di rinvenire una macchina per il sottovuoto, ventitré bustine di plastica, un pennarello indelebile, il bilancino e somme di denaro contante, tra cui 4.000 euro custoditi in una busta recante una scritta, ulteriori 1.300 euro e 200 euro in banconote da 5 euro. La difesa aveva sostenuto che la droga era destinata al consumo personale, che il quantitativo era modesto, che non vi erano dosi preconfezionate né altri elementi tipici dello spaccio e che il denaro aveva provenienza lecita, almeno in parte documentata dalla restituzione di somme precedentemente sequestrate in altro procedimento e, per la parte residua, dall'impiego in un'attività commerciale. Il ricorso censurava inoltre la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenendo il fatto di lieve entità in ragione del modesto dato ponderale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la detenzione e la conservazione della droga sono compatibili anche con il consumo personale e che il quadro indiziario risultava sostanzialmente fondato sulla disponibilità del denaro, custodito con modalità analoghe a quelle della sostanza. La motivazione del Tribunale, tuttavia, era stata ritenuta meramente congetturale e non aveva fornito alcuna replica alla documentazione immediatamente prodotta dall'indagato circa la provenienza lecita del denaro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso per vizio motivazionale inemendabile. Ha rilevato che il Tribunale aveva valorizzato il possesso di due diverse sostanze, il loro confezionamento sottovuoto e la disponibilità di denaro contante, ma che il dato ponderale era modesto e che la detenzione e conservazione della droga potevano essere compatibili con il consumo personale. L'unico elemento propriamente indicativo della finalità di spaccio era stato individuato nel denaro, rispetto al quale la motivazione si era limitata a formulare congetture, senza confrontarsi con la documentazione prodotta dall'indagato per dimostrarne la provenienza lecita. L'ordinanza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio; il secondo motivo, relativo alla lieve entità, è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    gravi indizi di colpevolezza

    La misura cautelare personale richiede un quadro indiziario grave; la finalità di spaccio non può essere desunta da elementi ambivalenti e da una motivazione meramente congetturale, soprattutto quando la difesa abbia fornito una specifica giustificazione alternativa documentata.

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    detenzione di sostanze stupefacenti

    La detenzione e la conservazione della sostanza stupefacente non dimostrano di per sé la finalità di spaccio, potendo essere compatibili anche con il consumo personale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La questione relativa alla qualificazione del fatto come di lieve entità è rimasta assorbita dall'annullamento dell'ordinanza per carenza motivazionale sui gravi indizi della finalità di spaccio.

Massime di principio

  • Ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio, il possesso e la conservazione della sostanza non sono elementi univoci, poiché possono essere compatibili anche con il consumo personale.
  • Quando il quantitativo di stupefacente è modesto e mancano dosi preconfezionate o ulteriori elementi tipici dell'attività di cessione, la finalità di spaccio deve essere sorretta da una motivazione specifica e non da mere congetture.
  • La disponibilità di denaro contante, anche se custodito con modalità analoghe a quelle della sostanza stupefacente, non è sufficiente da sola a fondare la finalità di spaccio quando l'indagato abbia fornito una giustificazione lecita, immediata e documentata; il giudice deve confrontarsi specificamente con tale allegazione.
  • In sede cautelare, la motivazione che desume la finalità di spaccio da elementi ambivalenti e omette di esaminare una prova documentale potenzialmente decisiva sulla provenienza lecita del denaro è affetta da vizio motivazionale inemendabile e comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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