Cassazione Penale, Ordinanza n. 01983/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva rideterminato la pena e aveva negato le circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte d'appello di Catania aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena: per uno dei ricorrenti in relazione al reato di associazione di tipo mafioso, per l'altro in relazione a una serie di estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Entrambi i ricorsi sono stati proposti separatamente e affidati a un unico motivo, con cui si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti era immune da evidenti illogicità e che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi allegati, essendo sufficiente considerare quelli ritenuti decisivi o rilevanti. È stato valorizzato anche il fatto che il contributo collaborativo degli imputati era già stato riconosciuto tramite l'applicazione dell'attenuante speciale nella misura massima, senza che emergessero ulteriori elementi favorevoli trascurati.
Norme richiamate
richiamato come base del reato associativo contestato a uno dei ricorrenti
richiamato come circostanza aggravante del metodo mafioso per una serie di estorsioni contestate all'altro ricorrente
norma implicata nella doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta correttamente applicata/negata dal giudice di merito
utilizzata per la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata quando la motivazione di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare espressamente ogni singolo dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- L'apprezzamento del giudice di merito sul riconoscimento o sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non presenta evidenti illogicità o vizi motivazionali.
- La valorizzazione del contributo collaborativo dell'imputato può risultare già soddisfatta dall'applicazione di una specifica attenuante speciale, senza che ciò imponga automaticamente anche la concessione delle attenuanti generiche.
- Il ricorso che si limiti a riproporre una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito, senza evidenziare omissioni decisive o manifeste illogicità, è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
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