Sentenza del 23/06/2020 n. 1861 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Irpef - Ires - Credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi - Contestazione da parte della P.A. - Termine di decadenza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva esposto nella dichiarazione dei redditi un credito d’imposta e ne chiedeva il rimborso. L’Amministrazione finanziaria ne ha contestato la spettanza dopo la scadenza dei termini previsti per l’esercizio del potere di accertamento. La questione è se tali termini impediscano alla P.A. di contestare il credito quando non abbia adottato tempestivamente un provvedimento.
La decisione
La contestazione dell’Amministrazione è ammessa anche dopo la scadenza dei termini di accertamento: tali termini limitano il potere di accertare i crediti dell’Amministrazione, non quello di opporre l’insussistenza di un debito verso il contribuente. Il testo fornito non riporta gli ulteriori dettagli processuali, l’esito formale del giudizio, le spese o l’identità delle parti; non è quindi possibile individuare con certezza il vincitore processuale.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 36-bis, comma 1
La disposizione disciplina i controlli automatizzati delle dichiarazioni; il testo fornito la indica tra i riferimenti normativi, ma non ne riporta una specifica interpretazione giudiziale.
Il riferimento normativo è indicato nel testo, ma non è riportato il passaggio della decisione che ne esponga una specifica interpretazione.
d.P.R. 600/1973, art. 43, comma 1
Il termine di decadenza per l’accertamento non preclude all’Amministrazione di contestare, in sede di rimborso, un credito dichiarato dal contribuente: la decadenza concerne l’accertamento dei crediti erariali e non l’opposizione a una pretesa di rimborso.
La norma è citata tra i riferimenti, ma il testo fornito non specifica quale sua disposizione sia stata applicata né ne riporta l’interpretazione.
Massime di principio
- La scadenza del termine entro cui l’Amministrazione può accertare un credito tributario a proprio favore non comporta automaticamente il riconoscimento di un credito esposto dal contribuente.
- Nel procedimento di rimborso, l’Amministrazione può opporre l’insussistenza del proprio debito anche oltre i termini ordinari di accertamento, secondo il principio per cui ciò che è temporaneo per agire può essere opposto senza quel limite.
- La sola indicazione di un credito nella dichiarazione non rende necessariamente definitivo il diritto al rimborso: occorre verificare che il credito sussista e sia dovuto.
Testo integrale
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