Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14798/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'incendio sviluppatosi in una discarica insistente su un terreno di proprietà della società ricorrente e condotto in locazione da altro soggetto. Il Comune, dopo aver sostenuto spese per gli interventi conseguenti all'evento, ha chiesto il rimborso di Euro 32.732,89 oltre accessori, invocando dapprima la responsabilità del responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 22/1997, poi l'onere reale gravante sul proprietario dell'area ai sensi dei commi 10 e 11 della stessa norma, e in subordine la responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti della società, ritenendola tenuta ex lege al rimborso in forza dell'onere reale. La Corte d'appello, decidendo sui gravami, ha rigettato l'appello principale della società e accolto quello incidentale del Comune, estendendo la condanna anche al conduttore/custode e ritenendo la società responsabile sia quale proprietaria dell'area sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 321 c.p.p., sostenendo che il sequestro preventivo con nomina a custode del conduttore escludeva la sua qualità di custode; con il secondo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 17 d.lgs. n. 22/1997, deducendo che l'onere reale e il privilegio immobiliare operano solo sulle aree effettivamente bonificate e per spese riferite a tali aree, mentre nel caso concreto le spese riguardavano interventi eseguiti su aree diverse da quella di sua proprietà, con conseguente insussistenza della responsabilità patrimoniale e della solidarietà affermata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché, essendo il bene sottoposto a sequestro preventivo con nomina a custode giudiziale del conduttore, la società proprietaria era stata privata della disponibilità materiale effettiva dell'immobile e non poteva essere qualificata custode ai fini dell'art. 2051 c.c. Ha ritenuto fondato anche il secondo perché l'art. 17 d.lgs. n. 22/1997 distingue nettamente tra responsabilità dell'autore dell'inquinamento e onere reale gravante sulle aree inquinate: il proprietario non è responsabile in via diretta dell'inquinamento, ma sopporta il rimborso solo nei limiti delle spese sostenute per la bonifica dell'area gravata dall'onere reale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia presuppone un effettivo potere di governo e controllo sulla cosa; se il proprietario è privato della disponibilità materiale del bene per effetto di sequestro preventivo e custodia giudiziale affidata ad altri, manca il presupposto della custodia.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo con nomina di un custode giudiziale sottrae al proprietario la disponibilità materiale effettiva del bene, incidendo sulla configurabilità della custodia ai fini civilistici.

  • art. 17 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    La norma disciplina due posizioni distinte: la responsabilità dell'autore dell'inquinamento, tenuto agli interventi di bonifica, e l'onere reale gravante sulle aree inquinate, che consente il rimborso delle spese solo nei limiti degli interventi eseguiti sulla specifica area contaminata.

  • art. 18, comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47

    L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

  • art. 2748, secondo comma, c.c.

    Le spese di bonifica sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime.

Massime di principio

  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la concreta disponibilità e il potere di governo della cosa; non è configurabile in capo a chi, per effetto di un sequestro preventivo e della nomina di un custode giudiziario, sia privato del controllo effettivo del bene.
  • In materia di bonifica dei siti inquinati, l'articolazione tra responsabile dell'inquinamento e proprietario dell'area va mantenuta distinta: il primo è tenuto direttamente agli interventi; il secondo risponde solo nei limiti dell'onere reale gravante sulla specifica area bonificata e non quale corresponsabile del fatto inquinante.
  • L'onere reale e il privilegio immobiliare previsti dalla disciplina ambientale operano soltanto in relazione alle spese sostenute per interventi riferiti all'area inquinata gravata dal vincolo; occorre quindi un accertamento puntuale sul nesso tra le spese richieste e la concreta area di proprietà assoggettata a bonifica.
  • La condanna del proprietario al rimborso delle spese di bonifica non può essere fondata su una responsabilità 'da posizione' assimilata a quella dell'inquinatore, poiché la ratio della norma è trasferire sulla proprietà il costo dell'intervento solo entro i limiti stabiliti dalla legge e non imputare al proprietario il fatto illecito altrui.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese di liteRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.