Cassazione Civile, Ordinanza n. 04079/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie dei due lavoratori. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero processo, valorizzando il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale solo dopo la proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di due soggetti alla maggiorazione dei contributi già versati alla gestione previdenziale pubblica per il periodo in cui avevano lavorato alle dipendenze del Ministero della difesa, nell’Arma dell’Aeronautica militare, ai fini della ricongiunzione presso il Fondo volo dell’INPS dopo la successiva assunzione presso una compagnia aerea privata come piloti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva rigettato il gravame dell’INPS ritenendo applicabile l’art. 2, comma 2, L. n. 29/1979. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo unico L. n. 322/1958, degli artt. 14, 125 e 126 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 2 L. n. 29/1979, sostenendo che, alla cessazione del rapporto di servizio senza diritto a pensione, si era già costituita ope legis una posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con trasferimento dei contributi senza interessi; conseguentemente, al momento della domanda di ricongiunzione, i contributi non erano più nella disponibilità della gestione speciale e non poteva operare la disciplina generale sulla ricongiunzione invocata dai lavoratori.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 29/1979
norma generale sulla ricongiunzione, non applicabile quando opera la disciplina speciale della costituzione ope legis della posizione assicurativa prevista per il personale cessato dal servizio pubblico senza diritto a pensione.
articolo unico L. n. 322/1958
disciplina speciale richiamata insieme agli artt. 124, 125 e 126 d.P.R. n. 1092/1973; si applica alla fattispecie verificatasi durante la sua vigenza.
prevede la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al momento della cessazione del rapporto di servizio, in assenza del diritto a pensione.
stabilisce che i contributi per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati senza interessi.
individua i soli casi in cui la costituzione automatica della posizione assicurativa non opera; l’avvio di un rapporto di lavoro privato successivo non integra un "nuovo servizio" ai fini della norma.
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato nel ricorso, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 12, comma 12-undecies, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010
richiamato per sottolineare che l’abrogazione dell’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973 è successiva alla verificazione della fattispecie, con conseguente applicazione della disciplina previgente.
Massime di principio
- La disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa prevale sulla disciplina generale della ricongiunzione quando il lavoratore cessa dal rapporto con l’amministrazione pubblica senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione speciale.
- La costituzione della posizione assicurativa opera automaticamente al momento della cessazione del servizio, con trasferimento dei contributi alla gestione comune e con determinazione degli importi senza interessi, salvo i casi tassativi di esclusione previsti dalla legge.
- Il successivo instaurarsi di un rapporto di lavoro privato non integra, di per sé, il "nuovo servizio" idoneo a impedire la costituzione automatica della posizione assicurativa, poiché il riferimento normativo riguarda un successivo rapporto di pubblico impiego.
- Quando la questione di diritto è coperta da un orientamento giurisprudenziale consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito.
- Se la disciplina normativa applicabile alla fattispecie era vigente al momento dei fatti, la successiva abrogazione della norma non esclude la sua applicazione alla controversia.
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