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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04079/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie dei due lavoratori. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero processo, valorizzando il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale solo dopo la proposizione del ricorso.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguardava il diritto di due soggetti alla maggiorazione dei contributi già versati alla gestione previdenziale pubblica per il periodo in cui avevano lavorato alle dipendenze del Ministero della difesa, nell’Arma dell’Aeronautica militare, ai fini della ricongiunzione presso il Fondo volo dell’INPS dopo la successiva assunzione presso una compagnia aerea privata come piloti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva rigettato il gravame dell’INPS ritenendo applicabile l’art. 2, comma 2, L. n. 29/1979. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo unico L. n. 322/1958, degli artt. 14, 125 e 126 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 2 L. n. 29/1979, sostenendo che, alla cessazione del rapporto di servizio senza diritto a pensione, si era già costituita ope legis una posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con trasferimento dei contributi senza interessi; conseguentemente, al momento della domanda di ricongiunzione, i contributi non erano più nella disponibilità della gestione speciale e non poteva operare la disciplina generale sulla ricongiunzione invocata dai lavoratori.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 29/1979

    norma generale sulla ricongiunzione, non applicabile quando opera la disciplina speciale della costituzione ope legis della posizione assicurativa prevista per il personale cessato dal servizio pubblico senza diritto a pensione.

  • articolo unico L. n. 322/1958

    disciplina speciale richiamata insieme agli artt. 124, 125 e 126 d.P.R. n. 1092/1973; si applica alla fattispecie verificatasi durante la sua vigenza.

  • art. 124 d.P.R. n. 1092/1973

    prevede la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al momento della cessazione del rapporto di servizio, in assenza del diritto a pensione.

  • art. 125 d.P.R. n. 1092/1973

    stabilisce che i contributi per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati senza interessi.

  • art. 126 d.P.R. n. 1092/1973

    individua i soli casi in cui la costituzione automatica della posizione assicurativa non opera; l’avvio di un rapporto di lavoro privato successivo non integra un "nuovo servizio" ai fini della norma.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato nel ricorso, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 12, comma 12-undecies, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    richiamato per sottolineare che l’abrogazione dell’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973 è successiva alla verificazione della fattispecie, con conseguente applicazione della disciplina previgente.

Massime di principio

  • La disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa prevale sulla disciplina generale della ricongiunzione quando il lavoratore cessa dal rapporto con l’amministrazione pubblica senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione speciale.
  • La costituzione della posizione assicurativa opera automaticamente al momento della cessazione del servizio, con trasferimento dei contributi alla gestione comune e con determinazione degli importi senza interessi, salvo i casi tassativi di esclusione previsti dalla legge.
  • Il successivo instaurarsi di un rapporto di lavoro privato non integra, di per sé, il "nuovo servizio" idoneo a impedire la costituzione automatica della posizione assicurativa, poiché il riferimento normativo riguarda un successivo rapporto di pubblico impiego.
  • Quando la questione di diritto è coperta da un orientamento giurisprudenziale consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito.
  • Se la disciplina normativa applicabile alla fattispecie era vigente al momento dei fatti, la successiva abrogazione della norma non esclude la sua applicazione alla controversia.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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