Cassazione Penale, Ordinanza n. 10620/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi meramente ripetitivi, non specifici e comunque manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità. Con il primo motivo ha contestato la mancata riqualificazione del fatto da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo in sostanza che la pretesa fatta valere non integrasse un credito ingiusto e che la qualificazione giuridica dovesse essere diversa. Con il secondo motivo ha censurato la conferma della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., assumendo l'insufficienza o l'illogicità della motivazione sulla riconducibilità dei toni minacciosi alla fattispecie incriminatrice. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi reiterativi rispetto alle deduzioni già svolte in appello e privi di specificità, oltre che manifestamente infondati, evidenziando che la corte di merito aveva già dato ragione della qualificazione giuridica del fatto e della configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p.
Norme richiamate
La fattispecie è ritenuta configurabile in presenza di toni minacciosi idonei a integrare la condotta tipica contestata.
Richiamato solo implicitamente dal riferimento alla tentata estorsione, quale qualificazione giuridica alternativa prospettata dal ricorrente.
Richiamato solo implicitamente dal riferimento all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni come possibile diversa qualificazione del fatto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia ed estorsione dipende dall'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; quando la pretesa non abbia una plausibile legittimità e l'azione sia caratterizzata da violenza esorbitante, la qualificazione in termini di estorsione è corretta.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, rilevano i toni minacciosi e la loro idoneità a integrare la condotta tipica, ove la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e già idonea a fondare la qualificazione giuridica e l'affermazione di responsabilità.
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