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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5653/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Allicate impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP (15/04/2021) per i reati di concorso in rapina aggravata e ricettazione. Il ricorso denunciava: 1) vizio nella valutazione del grave quadro indiziario, sostenendo che potevano esserci spiegazioni alternative della presenza sul luogo (attività lavorativa in un negozio vicino), discrepanze temporali nelle registrazioni video e descrizioni da parte delle vittime non coincidenti con la bici elettrica riconducibile all'imputato; 2) violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare perché non era stata valutata la possibilità degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata circa la gravità indiziaria, basata sui fotogrammi di videosorveglianza comparati con foto dell'imputato, sul rinvenimento della bici elettrica e di un casco identico nel negozio gestito dall'Allicate e sulle conversazioni tra gli indagati che pianificavano fatti analoghi. Quanto alla proporzionalità della misura, il giudice del riesame ha motivato l'impossibilità di misure meno afflittive in ragione della negativa personalità dell'indagato, precedenti penali (anche per associazione mafiosa) e l'esecuzione dei fatti in regime di sorveglianza speciale. Perciò il ricorso è manifestamente infondato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata; invio alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Lamentata violazione usata per segnalare errori di motivazione e di diritto nella decisione del riesame; la Corte ha ritenuto le doglianze reiterative e non ammissibili in sede di legittimità, limitandosi a verificare la congruità della motivazione del giudice di merito

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo per la tecnica di esposizione dei censure; la Corte non riapre la valutazione probatoria ma verifica la sufficienza della motivazione dei gravi indizi

  • art. 628 cod. pen.

    art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa alle aggravanti della rapina citata rispetto alla qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che gli indizi fossero coerenti con la contestazione aggravata

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275 comma primo lettera e) cod. proc. pen.

    Richiamato con riguardo all'esame della proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari; la Corte ha condiviso la valutazione del giudice del riesame secondo cui le condizioni personali e i precedenti escludevano misure meno afflittive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per ricorsi manifestamente infondati; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sintesi dei motivi nel ricorso; utilizzato per l'ammissibilità/formazione del motivo unico e della loro esposizione

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di carattere procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a conclusione della sentenza

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte non rivaluta il merito probatorio: verifica soltanto se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario rispetto ai canoni logici e giuridici
  • Le spiegazioni alternative offerte dalla difesa (presenza per lavoro, discrepanze negli orari delle riprese, descrizioni non coincidenti) devono essere espressamente affrontate e ritenute non credibili dal giudice di merito perché la cassazione non può procedere a una nuova valutazione dei fatti
  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata sulla proporzionalità e adeguatezza: il giudice può escludere misure meno afflittive quando emergono elementi di pericolosità sociale, precedenti gravi o esecuzione delle condotte in condizioni aggravanti
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato la parte ricorrente può essere condannata non solo alle spese ma anche a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
  • Per difendere efficacemente un ricorso contro misure cautelari è necessario proporre censure di diritto o di motivazione che non siano meri rilievi di fatto reiterativi e dimostrare che il giudice di merito non abbia dato conto di argomentazioni decisive

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