Cassazione Civile, Ordinanza n. 03844/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
La Corte è investita d'ufficio, a seguito di istanza del difensore della parte vittoriosa nel giudizio principale, di un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza n. 27708/2025. Dalla verifica degli atti emerge che nell'intestazione dell'ordinanza principale era stata riportata erroneamente la denominazione della società resistente, indicata come "Tetra 2000 SAS" invece di "Treta 2000 SRL, già Treta 2000 SAS di Sessa Luisa C.". Inoltre, nel dispositivo dell'ordinanza principale era stata omessa la pronuncia richiesta sulla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, avv. Gaetano Bruno. Il procedimento riguarda dunque esclusivamente la rettifica di tali errori materiali e non la revisione del merito della decisione che aveva già rigettato il ricorso originario.
La decisione
La Corte ha accolto il procedimento di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nell'ordinanza n. 27708/2025 la denominazione della società resistente fosse correttamente indicata come "Treta 2000 SRL, già Treta 2000 SAS di Sessa Luisa C." sia nell'intestazione sia nella prima riga di pagina 2. Ha inoltre integrato il dispositivo con la formula di attribuzione delle spese al procuratore antistatario, aggiungendo l'inciso "con attribuzione al procuratore antistatario avv. Gaetano Bruno". La Corte ha altresì richiamato la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione, escludendo la configurabilità di una soccombenza ai fini delle spese del procedimento stesso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
viene richiamato solo per dare atto, nell'ordinanza originaria, dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
indicato come base per la fissazione dell'adunanza camerale nel procedimento di correzione.
la Corte esclude l'applicabilità della regola della soccombenza alle spese del procedimento di correzione, qualificato come sostanzialmente amministrativo.
art. 288, secondo comma, c.p.c.
richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della correzione.
Massime di principio
- L'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, quando la relativa richiesta sia stata tempestivamente formulata, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta anche d'ufficio dalla Corte di cassazione quando il contenuto della decisione risulti difforme per mera svista rispetto alla volontà decisoria espressa.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta, di regola, una vera e propria soccombenza ai fini della liquidazione delle spese del procedimento stesso.
- Quando dagli atti risulti una erronea trascrizione del nominativo di una parte nel provvedimento, la Corte può rettificare il dato testuale senza incidere sul decisum di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03810/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_civile · 20 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03812/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_civile · 20 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03813/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_civile · 20 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03816/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_civile · 20 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03823/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_civile · 20 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03831/2026 del 20/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →