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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18108/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dalla proprietaria di un compendio immobiliare contro i vicini, accusati di avere realizzato un terrapieno artificiale e muri di contenimento tali da violare le distanze legali dal confine, con conseguente lesione dell'amenità, aerazione e visuale della sua proprietà. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per effetto dell'alterazione del piano di campagna, i manufatti dovessero essere considerati costruzioni soggette alle distanze ex art. 873 c.c., ordinando l'arretramento e liquidando euro 15.000 a titolo di danno. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 873 c.c., del D.M. n. 1444/1968, del regolamento edilizio comunale e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse qualificato come artificiale il terrapieno senza adeguata considerazione del dislivello naturale e delle risultanze della CTU; con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 360 c.p.c., sostenendo che il danno non potesse essere considerato in re ipsa e che la liquidazione fosse priva di criteri; con il terzo hanno censurato la regolamentazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che il terrapieno e i muri, avendo modificato il profilo altimetrico e la scarpata, integravano costruzione ai fini delle distanze. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni, il danno non può essere liquidato assumendo come parametro la mera modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, ma richiede l'indicazione, sia pure sommaria, dei criteri di quantificazione in relazione alla concreta diminuzione di godimento del bene, al suo valore e agli altri elementi allegati dall'attore, anche in via presuntiva. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo sul danno e sulla sua liquidazione equitativa, ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese e ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione affinché ridetermini il danno applicando il principio di diritto enunciato. Non risulta una decisione definitiva nel merito sulle spese del giudizio di legittimità nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Le opere realizzate, quando il dislivello tra fondi derivi dall'opera dell'uomo o sia stato artificialmente accentuato, possono integrare una costruzione soggetta alle distanze legali, comprese le norme integrative locali.

  • D.M. n. 1444 del 1968

    Richiamato quale fonte integrativa delle distanze legali tra costruzioni.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla sua violazione non può risolversi in una mera diversa lettura delle prove, ma richiede la deduzione di un effettivo errore nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie nei limiti consentiti dal vizio denunciabile.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è ammessa, ma il giudice deve indicare almeno sommariamente i criteri adottati e gli elementi considerati, evitando che la decisione appaia arbitraria.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura deve individuare correttamente il vizio dedotto; non è sufficiente prospettare una semplice rivalutazione del merito delle prove.

  • art. 96 c.p.c.

    L'accoglimento del motivo relativo al danno esclude in radice la possibilità di condanna per lite temeraria nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nella materia delle distanze legali, il muro di contenimento o il terrapieno artificiale che alteri il profilo naturale del suolo o accentui un dislivello preesistente va considerato costruzione e sottostà alle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dalle norme locali integrative.
  • La violazione delle distanze tra costruzioni consente al proprietario confinante sia la tutela reale di ripristino sia la tutela risarcitoria, ma il danno non può essere trattato come automaticamente liquidabile senza verifica del concreto pregiudizio al godimento del fondo.
  • In sede di liquidazione equitativa del danno, il giudice deve esplicitare, anche in modo sintetico, i criteri di stima utilizzati e ancorare la quantificazione alla concreta diminuzione di fruibilità e di valore del bene, non già ai costi o alla complessità delle opere di riduzione in pristino, che gravano sull'autore dell'illecito.
  • La prova del danno da lesione del diritto di proprietà può essere offerta anche in via presuntiva, ma richiede pur sempre l'allegazione di elementi specifici idonei a consentire la valutazione giudiziale del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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