Cassazione Civile, Ordinanza n. 18503/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento con cui Roma Capitale richiedeva al condominio il pagamento del C.O.S.A.P. per l’anno 2013, pari a euro 3.345,86, in relazione alla presenza di griglie e intercapedini in corrispondenza dell’edificio condominiale. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione del condominio, dichiarando non dovuta la somma, e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’appello di Roma Capitale valorizzando il giudicato esterno formato su una precedente decisione tra le stesse parti relativa all’anno 2009, che aveva escluso il canone per la medesima occupazione. Nel ricorso per cassazione Roma Capitale ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato non fosse opponibile perché il presupposto del C.O.S.A.P. non richiederebbe un titolo concessorio e, inoltre, che dovesse darsi rilievo a un successivo precedente di legittimità (ordinanza n. 26290/2019) che avrebbe ritenuto dovuto il canone per l’annualità 2011 in una vicenda asseritamente analoga.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato il giudicato esterno, osservando che nei rapporti di durata il giudicato spiega efficacia anche per il periodo successivo quando il fatto costitutivo è il medesimo e non risultino sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a mutare il contenuto materiale del rapporto. Nel caso concreto il fatto costitutivo del preteso credito era sempre la presenza delle griglie e intercapedini, senza che Roma Capitale avesse allegato circostanze di fatto diverse per le varie annualità. La Corte ha anche escluso la pertinenza del precedente invocato dalla ricorrente, precisando che esso era stato deciso per difetto di autosufficienza e, comunque, non era idoneo a scalfire il giudicato già valorizzato dai giudici di merito; ha inoltre richiamato un ulteriore precedente successivo che confermava l’esistenza del giudicato tra le stesse parti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale preclude il riesame delle questioni già decise tra le stesse parti, nei limiti dell’identità dell’oggetto e del fatto costitutivo del rapporto.
Il giudicato interno/esterno rileva come limite alla riedizione del decisum quando la questione sia già coperta da una decisione definitiva.
Richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
art. 65 ordinamento giudiziario
Richiamato per il dovere della Corte di prevenire il contrasto tra giudicati e di conoscere i propri precedenti.
art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
Rilevato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata il giudicato formatosi su una fattispecie attuale si estende ai periodi successivi quando il fatto costitutivo del diritto sia identico e non vi siano sopravvenienze fattuali o normative che modifichino il rapporto.
- L’autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, cioè tutte le questioni giuridiche e fattuali che costituiscono antecedenti logici, essenziali e necessari della decisione precedente.
- Per superare l’eccezione di giudicato non è sufficiente prospettare una diversa rivalutazione giuridica della medesima fattispecie già decisa: occorre allegare un mutamento del contenuto materiale del rapporto o una nuova regolamentazione normativa.
- In sede di legittimità un precedente invocato come contrastante deve essere pertinente al caso concreto e adeguatamente allegato; altrimenti non è idoneo a scalfire il giudicato esterno già rilevato dai giudici di merito.
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