Cassazione Penale, Sentenza n. 28515/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Mallardo contesta: 1) la qualificazione e la prova della partecipazione all'associazione mafiosa, dedotta anche da una sentenza non ancora definitiva e da dichiarazioni di collaboratori ritenute generiche, incongruenti e non riscontrate; 2) la sussistenza dell'elemento intenzionale e dell'idoneità coercitiva della condotta nell'ambito della tentata estorsione contestata, nonché la qualificazione aggravata con "metodo mafioso"; 3) la necessità delle misure cautelari alla luce del limitato periodo temporale di presunta affilizione e della scarsa attualità delle condotte. Russo contesta: 1) la ricostruzione della sua intraneità al clan Mallardo, basata su rapporti di parentela, intercettazioni ritenute criptiche e frammentarie, sommarie informazioni testimoniali e presunti "pizzini" non sufficientemente provati; 2) la sussistenza delle esigenze cautelari considerato il significativo intervallo di tempo tra le condotte e l'adozione della misura e la mancanza di elementi che attestino una perdurante adesione al sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di Mallardo e Russo, poiché si trattava di censure generiche dirette al sindacato di merito sulle valutazioni probatorie del Tribunale del Riesame. La Corte ha confermato che: 1) sentenze non definitive possono concorrere a formare il quadro indiziario grave richiesto per misure cautelari; 2) le intercettazioni, gli accertamenti della polizia giudiziaria e le dichiarazioni di collaboratori, anche se riferite a periodi anteriori, integrano una motivazione adeguata circa la partecipazione al clan e l'operatività estorsiva; 3) è stata adeguatamente provata l'idoneità intimidatoria della condotta estorsiva e il suo effetto (divisione dei lavori); 4) l'aggravante "metodo mafioso" e l'utilità al sodalizio risultano desumibili dagli elementi esaminati; 5) la persistenza delle esigenze cautelari è giustificata dalla gravità degli indizi, dalla personalità e dal ruolo rivestito dagli indagati, nonché dalla regola che il "tempo silente" non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari per associazioni mafiose senza elementi concreti di dissociazione o allontanamento. Entrambi i ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riconosciuta la configurabilità della partecipazione ad associazione mafiosa sulla base di indizi complessivi (sentenze pregresse, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori) anche in sede cautelare
Riferito al reato di estorsione e alla sua tipologia (anche tentata) valutata alla luce delle intercettazioni e degli effetti reali ottenuti
Richiamato in relazione alla tentata estorsione (art. 56 sul tentativo) per valutare la configurabilità del reato anche se l'evento non si è perfezionato
Riprodotto il criterio dei "gravi indizi" richiesti per l'applicazione delle misure cautelari personali, suscettibili di fondarsi su indici anche estranei all'istruttoria definitiva
Applicata la disciplina delle esigenze cautelari: la Corte conferma che per i reati di associazione mafiosa la persistenza delle esigenze cautelari non è esclusa dal solo decorso del tempo senza prova di dissociazione
Precisato che la disposizione, che regola l'acquisizione di sentenze irrevocabili come prova, riguarda il giudizio di colpevolezza e non impedisce che sentenze non definitive concorrano a formare il quadro indiziario ai fini cautelari
Richiamato nel contesto delle censure sulle modalità di motivazione, con la Corte che valuta la congruità e la logica della motivazione del Tribunale
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla sussistenza delle esigenze di custodia cautelare
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Richiamato per il principio secondo cui la presunzione in favore della sussistenza delle esigenze cautelari non è automaticamente vinta dal solo "tempo silente", salvo elementi che dimostrino dissociazione o cessazione definitiva dell'attività associativa
Applicata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti
Massime di principio
- In sede cautelare le sentenze non definitive possono concorrere a formare un quadro indiziario grave; la loro utilizzazione non viola l'art. 238-bis fintantoché si tratta di elementi indiziari e non di prova di colpevolezza definitiva
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla legittimità e alla logicità della motivazione; non è ammesso un riesame libero del merito e della valutazione degli indizi
- Le dichiarazioni di collaboratori, anche se riferite a periodi anteriori, mantengono rilevanza se integrate e riscontrate con intercettazioni e accertamenti di polizia giudiziaria
- Per l'estorsione (anche tentata) è sufficiente dimostrare l'idoneità intimidatoria della condotta e l'effetto pratico o la direzionalità verso l'ottenimento dell'altrui volontà; la prova che il "messaggio" abbia prodotto l'effetto voluto può essere desunta da concreti riscontri
- Il cosiddetto "tempo silente" non estingue di per sé le esigenze cautelari in casi di associazione mafiosa; è necessario provare elementi concreti di dissociazione, inizio di attività lecita stabile, trasferimento o collaborazione per superare la presunzione cautelare
- La sussistenza delle esigenze cautelari può essere valutata anche in considerazione del ruolo e della pericolosità personale del soggetto (es. raccoglitore di proventi, "messaggero", uomo di fiducia), nonché dalla continuità e dall'adeguatezza degli indizi raccolti
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