Cassazione Civile, Ordinanza n. 14131/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medici)
La controversia
Alcuni medici, deducendo di non aver percepito la remunerazione prevista dalle direttive comunitarie per la frequenza di corsi universitari di specializzazione medica, hanno agito contro varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363 e 82/76. Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande ritenendole prescritte. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, ha accolto solo la domanda di uno dei medici, riconoscendogli un importo a titolo risarcitorio con interessi dal 15 ottobre 2004. In Cassazione la Presidenza del Consiglio ha impugnato la decisione sostenendo che il medico favorevolmente deciso si fosse iscritto al corso prima del 1982 e quindi non avesse diritto ad alcun indennizzo; i medici intimati hanno proposto ricorso incidentale contestando, da un lato, la decorrenza della prescrizione decennale individuata dal giudice di merito e, dall’altro, la quantificazione del danno e degli accessori, sostenendo che l’importo e il regime degli interessi fossero stati erroneamente determinati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, ritenendo entrambi manifestamente infondati ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata, nazionale ed eurounitaria. Quanto al ricorso principale, la Corte ha ribadito che il diritto alla remunerazione/risarcimento per i medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati nel 1982 o anche prima spetta, per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, se la specializzazione rientra tra quelle considerate dalle direttive. Quanto ai motivi incidentali, ha confermato che la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, e che l’obbligazione risarcitoria, dopo l’"aestimatio" legislativa, ha natura di debito di valuta, con interessi legali solo dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale. Ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato solo in relazione al ricorso incidentale.
Norme richiamate
è richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte, però, qualifica i motivi come manifestamente infondati e dunque inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre argomenti per mutarla.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Direttiva CEE n. 75/362/CEE
direttiva richiamata quale fonte dell’obbligo di remunerazione dei medici specializzandi.
Direttiva CEE n. 75/363/CEE
direttiva richiamata quale fonte, insieme alle altre, dell’obbligo di adeguata remunerazione.
Direttiva CEE n. 82/76/CEE
direttiva la cui mancata trasposizione genera il diritto al risarcimento; l’obbligo di remunerazione opera dal 1° gennaio 1983 per i corsi interessati.
è richiamato nel motivo principale, ma la Corte non accoglie la censura e si conforma all’interpretazione eurounitaria delle direttive.
art. 2, par. 1, lett. c), art. 3, parr. 1 e 2, e allegato della dir. 75/363/CEE
interpretati nel senso che la remunerazione adeguata spetta anche per corsi iniziati nel 1982 o prima, dal 1° gennaio 1983, se la specializzazione è comune agli Stati membri o a più di essi e indicata nelle direttive.
art. 5 della dir. 75/362/CEE
richiamato quale norma indicativa delle specializzazioni rilevanti.
art. 7 della dir. 75/362/CEE
richiamato quale norma indicativa delle specializzazioni rilevanti.
art. 11 della L. 19 ottobre 1999, n. 370
considerato una sostanziale quantificazione legislativa dell’obbligo risarcitorio; il termine di prescrizione decorre dalla sua entrata in vigore e l’importo ivi previsto costituisce base della liquidazione.
art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
non si applica alle situazioni anteriori, perché disciplina le condizioni future dei corsi a partire dall’anno accademico 1991/1992.
richiamati dai ricorrenti incidentali in tema di prescrizione; la Corte conferma la decorrenza del termine dal 27 ottobre 1999.
artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.
richiamati in tema di liquidazione del danno; la Corte conferma la quantificazione secondo il criterio legislativo e il regime degli accessori come debito di valuta.
gli interessi legali sul credito risarcitorio sono riconosciuti solo dalla messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale.
art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU
richiamato dalle parti, ma non conduce a diversa soluzione sul piano della liquidazione.
artt. 5 e 189 del Trattato CEE
richiamati nei motivi, ma la Corte aderisce al diritto eurounitario come interpretato dalla CGUE.
art. 10 Cost.
richiamato nei motivi, senza incidere sull’esito.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato nei motivi, senza incidere sull’esito.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato nei motivi, senza esito favorevole ai ricorrenti.
artt. 2, 3 e 97 Cost.
richiamati nei motivi, senza mutare l’orientamento consolidato.
D.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il contributo unificato in relazione al solo ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul mancato recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi, il diritto al ristoro spetta anche ai corsi iniziati nel 1982 o prima, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, purché la specializzazione rientri tra quelle previste dalle direttive.
- La prescrizione del diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi decorre, per i soggetti beneficiari del periodo 1983-1991, dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
- L’intervento legislativo dell’art. 11 della legge n. 370/1999 costituisce una quantificazione normativa dell’obbligo risarcitorio e trasforma la pretesa in un debito di valuta, con interessi legali dovuti solo dalla messa in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale.
- Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Cassazione e della CGUE, il ricorso che non offra argomenti nuovi per mutare indirizzo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
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