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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30630/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva annullato solo il capo relativo all'estorsione ma confermato la custodia cautelare per gli altri reati. Le censure principali riguardavano l'utilizzabilità di intercettazioni e di atti di indagine acquisiti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari (in particolare le intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Maria Licciardi, le intercettazioni dei colloqui in carcere e le dichiarazioni del collaboratore Ruggiero rese il 13/11/2023), la corretta qualificazione/aggiornamento delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato (24/03/2023) e la conseguente decorrenza dei termini, nonché la mancata valutazione di elementi favorevoli (consulenza fonica difensiva). Sostenevano che molti elementi posti a fondamento della gravità indiziaria erano inutilizzabili perché acquisiti a indagini scadute e che il Tribunale del riesame non aveva espunto tali atti né motivato adeguatamente il loro utilizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondato il gravame limitatamente ai capi A), B) e C) (omicidio di Esposito Salvatore, porto/uso di arma e distruzione del cadavere) e ha annullato l'ordinanza impugnata su quei capi con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per una nuova valutazione (prova di resistenza) che determini quali atti siano utilizzabili e se i gravi indizi residui giustifichino le misure cautelari. La Corte ha invece dichiarato infondato il ricorso in relazione ai capi E) e F) (associazione di stampo mafioso e ricettazione aggravata, per il solo Leva il capo F), confermando la decisione su tali profili. In particolare la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni del collaboratore Ruggiero rese dopo la scadenza del termine delle indagini (13/11/2023) con riferimento ai capi A)-C), mentre ha confermato l'utilizzabilità di alcune intercettazioni e dichiarazioni ritenute pertinenti alla fattispecie associativa e alla partecipazione ai clan, e ha rinviato al Tribunale la selezione degli atti utilizzabili e la verifica della sussistenza dei gravi indizi residui.

Norme richiamate

  • art. 406 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della durata e proroga delle indagini preliminari; il termine massimo previsto ed eventuali proroghe vincolano l'utilizzabilità degli atti acquisiti dopo la scadenza.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    La Corte sottolinea che l'art. 407 non consente deroga al principio della durata predeterminata delle indagini; la tesi che per reati 'permanenti' le indagini siano autorizzate per tutta la durata della condotta non è condivisibile. Il termine di indagine va rispettato salvo legittima nuova iscrizione.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    La norma sull'iscrizione e aggiornamento delle iscrizioni è centrale: il PM deve aggiornare l'iscrizione e non duplicarla; la Corte distingue tra 'aggiornamento' e 'nuova iscrizione' ai fini del decorso del termine delle indagini.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie associativa mafiosa; utilizzata per valutare la data di iscrizione e la connessione tra procedimenti e per giustificare, in parte, l'utilizzabilità di intercettazioni connesse ai profili mafiosi.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Richiamata come possibilità per acquisire legittimamente dichiarazioni di collaboratori rese in altro procedimento: le dichiarazioni rese in altro procedimento possono essere acquisite se rispettano le regole dell'art. 238.

  • artt. 273, 309, 311, 405, 627, 178 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati nell'impugnazione in relazione a profili procedurali e di motivazione; la Corte ha valutato le censure procedurali e la correttezza formale del giudizio di rinvio e della prova di resistenza.

  • art. 605 cod. pen.

    Invoke in ordine alla qualificazione iniziale dei fatti; richiamata nella ricostruzione delle iscrizioni e qualifiche dei capi di imputazione (contesto storico-giudiziario).

  • Costituzione artt. 24 e 11

    Richiamati nei profili di diritto di difesa e principi fondamentali, evocati dalla difesa per contestare la valutazione probatoria e le garanzie processuali.

  • Convenzione EDU art. 6

    Richiamata rispetto al diritto a un giusto processo; utilizzata per sostenere censure relative alla valutazione probatoria e alle garanzie processuali.

Massime di principio

  • Gli atti di indagine acquisiti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari sono in linea di principio inutilizzabili ai fini cautelari, salvo che derivino da indagini estranee al procedimento originario o da altro procedimento nel quale siano stati legittimamente acquisiti.
  • Il Pubblico ministero, quando emergono elementi relativi a fatti diversi o a nuovi indagati, deve procedere a una "nuova iscrizione" nel registro delle notizie di reato: la nuova iscrizione determina l'avvio di un autonomo termine per le indagini rispetto a quello già corso per la precedente iscrizione.
  • Un semplice "aggiornamento" dell'iscrizione non equivale a una nuova iscrizione e non rinnova automaticamente il termine di durata delle indagini: la distinzione tra aggiornamento e nuova iscrizione è decisiva per l'utilizzabilità di atti acquisiti successivamente.
  • Le dichiarazioni di collaboratori rese dopo la scadenza dei termini sono inutilizzabili con riferimento al procedimento i cui termini sono scaduti, salvo che derivino da altro procedimento e siano acquisite secondo le regole (art. 238 c.p.p.).
  • Nel giudizio di rinvio la Corte di merito deve effettuare una valutazione puntuale («prova di resistenza») per separare gli atti utilizzabili da quelli inutilizzabili e verificare se, eliminati gli atti tardivi, permane una piattaforma indiziaria sufficiente per la misura cautelare.
  • Elementi difensivi favorevoli (es. consulenze foniche) non possono essere automaticamente disattesi per la sola circostanza che alcuni atti di indagine siano ritenuti inutilizzabili: il giudice del rinvio deve considerare anche prove che possano avvantaggiare l'indagato nella valutazione complessiva.

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