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Sentenza

Sentenza del 08/02/2016 n. 16 - Comm. Trib. II grado di Trento

OGGETTO DELLA FATTURA - INDICAZIONE GENERICA - CARENZA DI SPECIFICITÀ E DI CHIAREZZA - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI - DETRAIBILITÀ DELL'IVA - REQUISITI - NON SUSSISTONO.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. I costi sono stati considerati indeducibili perché privi dei requisiti richiesti dall'art. 109 del TUIR. La relativa IVA è stata ritenuta indetraibile per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le fatture riportavano descrizioni estremamente generiche e indeterminate, come "collaborazione a manifestazioni" o "nostra collaborazione", senza specificare adeguatamente natura, tempi, oggetto delle prestazioni e fonti delle relative obbligazioni. Il contribuente non ha fornito elementi probatori sufficienti a chiarire e documentare le operazioni.

Norme richiamate

  • Art. 109 del TUIR

    La deducibilità dei costi richiede che la loro esistenza, natura, inerenza e riferibilità all'attività d'impresa siano adeguatamente documentate. Una fattura con oggetto generico, non integrata da ulteriori prove, non è sufficiente.

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione dell'IVA presuppone l'effettività dell'operazione e la sua riferibilità all'attività economica esercitata. In mancanza di elementi idonei a identificare e provare la prestazione, l'IVA indicata in fattura non è detraibile.

Massime di principio

  • La fattura deve descrivere la prestazione in modo specifico e verificabile, indicando almeno natura, oggetto, periodo o data di esecuzione e, quando rilevante, modalità e riferimento contrattuale.
  • Descrizioni meramente generiche come "collaborazione" o "servizi vari" possono rendere la fattura inidonea a dimostrare l'effettività e l'inerenza del costo.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve fornire documentazione ulteriore, quale contratto, ordini, relazioni, report, corrispondenza, prove dei pagamenti e risultati della prestazione.
  • L'indeducibilità del costo e l'indetraibilità dell'IVA possono derivare dalla carenza di prova e di specificità documentale anche quando la fattura sia formalmente esistente.
  • La regolarità formale della fattura non è sufficiente se non consente di ricostruire concretamente quale prestazione sia stata resa e il suo collegamento con l'attività d'impresa.

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