Cassazione Civile, Ordinanza n. 05148/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita di un armadio, in relazione alla quale il giudice di merito aveva confermato la condanna dell'acquirente al pagamento di euro 1.175,00 quale corrispettivo dovuto. Nel giudizio di merito era stata ritenuta non grave l'eventuale inadempienza della venditrice, valorizzando la disponibilità alla sostituzione dei bastoni appendiabiti, la mancata pattuizione di un termine essenziale per la consegna e ulteriori difformità del bene. In cassazione la parte acquirente ha proposto un ricorso formulato in modo generico come "violazione di legge o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti", senza indicare specificamente la norma asseritamente violata, censurando in sostanza il Tribunale per avere qualificato l'inadempimento della controparte come di scarsa importanza e per avere, a suo dire, ecceduto i poteri discrezionali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la genericità della censura, priva dell'indicazione della norma violata; inoltre ha osservato che la doglianza investiva una valutazione di fatto, quella sulla gravità o non gravità dell'inadempimento, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Poiché il Tribunale aveva motivato, sia pure sinteticamente, richiamando elementi fattuali idonei a sorreggere la valutazione compiuta, la decisione non era censurabile in cassazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La motivazione del giudice di merito, pur succinta, è stata ritenuta sufficiente perché conforme al canone costituzionale del "minimo costituzionale" della motivazione.
Il mutato parametro del vizio motivazionale non consente più di censurare in cassazione la mera insufficienza della motivazione; resta sindacabile solo nei limiti oggi previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La valutazione della gravità dell'inadempimento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non apparente.
- La censura di violazione di legge deve indicare specificamente la norma asseritamente violata; una doglianza generica è inammissibile.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente, ai fini del controllo di legittimità, quando supera il minimo costituzionale, anche se è sintetica.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti o alla loro valutazione in una contestazione di violazione di legge.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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