Cassazione Civile, Ordinanza n. 20245/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della debitrice principale di un conto corrente con apertura di credito e della società fideiussore fino a concorrenza di una somma massima garantita. La fideiussore proponeva opposizione deducendo l'illegittimità di vari addebiti sul conto (interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni e spese) e, soprattutto, l'invalidità della fideiussione per conflitto di interessi dell'amministratrice che aveva sottoscritto sia il contratto della garantita sia la garanzia prestata dalla società ricorrente. In appello, però, veniva rigettata la doglianza, ritenendosi provata una convergenza di interessi tra le società della famiglia e non dimostrato un conflitto concreto né la conoscibilità dello stesso da parte della banca. Con il ricorso per cassazione la società fideiussore censurava: 1) la tardiva produzione del ricorso per concordato preventivo della società debitrice, utilizzato dalla corte territoriale per desumere l'esistenza di un gruppo societario; 2) la violazione dell'art. 1394 c.c. per non avere la corte riconosciuto il conflitto di interessi tra amministratrice e società garante; 3) la violazione dell'art. 1394 c.c. per avere escluso la conoscibilità del conflitto da parte della banca, nonostante la sovrapposizione soggettiva tra le società, la diversità di oggetto sociale e l'entità sproporzionata della garanzia rispetto al capitale della garante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha ritenuto che il vizio processuale denunciato sulla produzione documentale non fosse corredato dall'allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito. Ha invece affermato che il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. non può essere escluso sulla base della sola coincidenza di alcuni soci o dell'identità dell'amministratore, ma deve essere accertato in concreto. Nel caso specifico ha valorizzato la parziale diversità delle compagini sociali, la totale diversità degli oggetti sociali, la notevole sproporzione della fideiussione rispetto al capitale sociale della garante e l'assenza di una prova di appartenenza delle società a un unico gruppo unitario. Tali elementi rendevano configurabile l'asservimento della società garante all'interesse della sola garantita e rendevano conoscibile il conflitto da parte della banca. Per effetto dell'accoglimento dei motivi centrali, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indica il rimedio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalle società intimante e fideiussore
richiamato per la questione delle preclusioni istruttorie e della produzione documentale successiva
invocato nel motivo di ricorso relativo alla gestione delle preclusioni processuali
invocato nel motivo di ricorso relativo alla produzione documentale e al contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del sindacato di legittimità per le violazioni di legge dedotte
la Corte ribadisce che il conflitto di interessi del rappresentante va verificato in concreto e che la conoscibilità da parte del terzo deve essere desunta da elementi oggettivi
art. 2643, comma 2, n. 3, c.c.
richiamato nel terzo motivo, ma non risulta centrale nella ratio decidendi della decisione
art. 160-161 L.F.
richiamati dalla ricorrente con riferimento al ricorso per concordato preventivo prodotto in giudizio
menzionato per la scansione temporale della procedura di concordato preventivo
indica il rito camerale in cassazione seguito per la decisione
Massime di principio
- La denuncia di un vizio processuale è ammissibile solo se la parte deduce e dimostra un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa o alla decisione di merito; non basta lamentare l'astratta irregolarità dell'attività giudiziaria.
- Nel contratto di fideiussione prestato da una società in favore di un'altra, il conflitto di interessi del rappresentante non può presumersi dalla sola coincidenza soggettiva o dalla parziale sovrapposizione delle compagini sociali: occorre un accertamento concreto di una relazione antagonistica tra gli interessi del rappresentante e quelli della società rappresentata.
- La mera appartenenza di più società a un medesimo contesto familiare o imprenditoriale non basta, di per sé, a integrare un gruppo di società rilevante ai fini dell'esclusione del conflitto di interessi; serve la prova di un accordo o di una direzione unitaria orientata a una finalità comune.
- Anche ove si prospetti un gruppo societario, la strumentalità della fideiussione all'interesse del gruppo non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere provata da chi intenda avvalersi della garanzia, specie quando la garanzia sia di importo molto superiore al capitale della garante e la garante operi in un settore diverso da quello della garantita.
- La conoscibilità del conflitto da parte del creditore può essere desunta da indici oggettivi quali la sproporzione della garanzia, la diversità degli oggetti sociali e l'assenza di un effettivo interesse patrimoniale della garante all'operazione.
- La successiva iniziativa dell'amministratore volta a far valere l'annullabilità dell'atto non elide il conflitto di interessi originario, trattandosi di un rimedio attivato nell'interesse della società rappresentata.
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