Cassazione Civile, Ordinanza n. 08788/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali omessi, pari a euro 8.219,66, relativi a lavoratori assunti dall’ente locale con contratti a progetto poi ritenuti convertiti in rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003. L’ente ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, l’illegittimità della notifica del verbale di accertamento ispettivo, consegnato presso l’ufficio protocollo senza relata di notifica e senza attestazioni di conformità/autenticità; dall’altro, la carenza di prova della subordinazione e quindi della debenza dei contributi. In cassazione ha dedotto due motivi: violazione dell’art. 145 c.p.c. e del d.lgs. 46/1999 per la notifica asseritamente invalida del verbale; violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale attribuito al verbale efficacia probatoria e per non avere considerato le clausole contrattuali che, secondo il ricorrente, descrivevano un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con progetto specifico, orario e modalità compatibili con l’autonomia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la consegna del verbale all’ufficio protocollo del Comune, avvenuta presso la sede dell’ente, fosse sufficiente a integrare una comunicazione validamente idonea a portare l’atto a conoscenza del destinatario, non trattandosi di notifica di atto processuale ma di atto amministrativo. Quanto al secondo motivo, ha osservato che il ricorrente non aveva specificamente trascritto il contenuto delle clausole contrattuali rilevanti e che la censura, sotto la veste della violazione dell’art. 2697 c.c., mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione di merito delle prove. Ha quindi confermato che, in mancanza di specificità del progetto, operava la conversione del rapporto e gravava sul datore l’onere di provare fatti impeditivi o estintivi della pretesa contributiva. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione alle persone giuridiche deve avvenire nella sede dell’ente mediante consegna a soggetti legittimati; la consegna presso l’ufficio protocollo interno della sede è stata ritenuta idonea a far pervenire l’atto a conoscenza dell’ente destinatario, in concreto.
È richiamato per la disciplina della riscossione contributiva e della cartella di pagamento; la Corte osserva che la cartella presuppone l’iscrizione a ruolo del debito accertato e che, nel caso, la notifica del verbale e della cartella erano avvenute.
È richiamato per affermare che un’eventuale irregolarità della notifica non produce automaticamente l’estinzione della pretesa, potendo l’ente procedere entro i limiti decadenziali.
art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003
In presenza di contratti a progetto privi di specificità del progetto, opera la conversione del rapporto in lavoro subordinato, con conseguente debenza dei contributi.
La Corte ribadisce che, una volta accertata la carenza di specificità del progetto e operante la presunzione di subordinazione, spetta al datore provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa contributiva; la censura del ricorrente tendeva invece a una rivalutazione del merito.
Il verbale ispettivo costituisce fonte di prova liberamente valutabile dal giudice, non un accertamento vincolante sindacabile in cassazione.
art. 13 L. 124/2004
È evocato dal ricorrente nel tentativo di sostenere una diversa formalità di comunicazione del verbale; la Corte rileva che la doglianza non individua una specifica violazione procedimentale rilevante nel caso concreto.
È ricordato con riguardo alla notifica della cartella di pagamento, che segue l’iscrizione a ruolo del debito contributivo accertato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La consegna di un atto amministrativo presso l’ufficio protocollo dell’ente, in sede, può essere sufficiente a integrare una valida comunicazione quando l’ufficio sia normalmente deputato a ricevere e registrare gli atti in entrata, senza che sia necessario applicare rigidamente le forme previste per gli atti processuali.
- Nel giudizio di opposizione a cartella contributiva, il verbale ispettivo non ha valore probatorio pieno per tutte le circostanze in esso riportate: fanno fede fino a querela di falso solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre le ulteriori risultanze sono liberamente apprezzate dal giudice.
- La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova; non quando si contesti, in sostanza, la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
- Nei contratti a progetto, la mancanza di una specifica individuazione del progetto determina la conversione del rapporto e sposta sul datore di lavoro l’onere di provare fatti idonei a escludere o neutralizzare la pretesa contributiva dell’ente previdenziale.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle clausole contrattuali e delle risultanze istruttorie sotto la veste della violazione di legge.
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