Cassazione Civile, Ordinanza n. 08790/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui un ente previdenziale aveva iscritto d'ufficio un soggetto negli elenchi degli imprenditori agricoli professionali a decorrere dall'1/1/2005, con assoggettamento a contributi nella misura del 50%, e dal successivo avviso di addebito emesso sulla base di tale verbale. In primo grado il ricorso del destinatario era stato accolto solo in parte e, in appello, la corte territoriale aveva confermato la decisione: aveva ritenuto sussistenti i requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ma aveva dichiarato nullo l'avviso di addebito perché emesso quando era ancora pendente il giudizio sull'accertamento, in assenza del provvedimento esecutivo del giudice richiesto dall'art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999. L'ente previdenziale ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999 e dell'art. 30 d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010, sostenendo che la corte d'appello avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sul merito del diritto ai contributi, accertando la debenza delle somme richieste, secondo una logica assimilabile all'opposizione a decreto ingiuntivo o all'opposizione a cartella di pagamento, e che la domanda di condanna al pagamento della minor somma dovuta non costituirebbe un novum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la decisione di merito, che aveva accertato la sussistenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e reddituali per la qualifica di imprenditore agricolo professionale, non era stata impugnata dalla parte interessata; ne seguiva la legittimità dell'iscrizione e il venir meno dell'ostacolo all'iscrizione a ruolo delle somme contributive. Nel corso del giudizio era quindi sopravvenuto, per l'ente previdenziale, l'interesse all'iscrizione a ruolo e risultava ormai priva di utilità una pronuncia di condanna al pagamento delle somme indicate nell'originario avviso di addebito, poiché l'ente poteva già azionare gli strumenti di recupero esattivo sulla base dell'accertamento definitivo. La Corte ha quindi escluso l'interesse a ricorrere e non ha liquidato spese per la mancata costituzione dell'intimato, dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999
"se l'accertamento è impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice"
La proposizione dell'azione di accertamento negativo sospende temporaneamente il potere dell'ente di procedere all'iscrizione a ruolo; occorre attendere un provvedimento esecutivo del giudice che convalidi, in tutto o in parte, la pretesa contributiva.
art. 30 d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di riscossione contributiva, ma non valorizzato ai fini dell'accoglimento del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 1, comma 1, d.lgs. 99/2004
Richiamato per individuare i requisiti soggettivi, oggettivi e reddituali della qualifica di imprenditore agricolo professionale, accertati nei fatti dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ha definitivamente accertato la fondatezza, anche solo parziale, della pretesa contributiva, viene meno l'interesse dell'ente creditore a impugnare per ottenere una mera condanna al pagamento delle somme originariamente richieste, se tale pronuncia non aggiunge un risultato giuridicamente apprezzabile rispetto alla possibilità di procedere a riscossione.
- In materia di riscossione contributiva, la pendenza dell'opposizione all'accertamento impedisce l'iscrizione a ruolo sino al provvedimento esecutivo del giudice; una volta intervenuto l'accertamento definitivo della debenza, l'ostacolo processuale cade e l'ente può utilizzare gli ordinari strumenti esattivi.
- L'interesse a ricorrere in cassazione deve sussistere anche al momento della decisione: se nel corso del giudizio sopravviene un accertamento che consente già di perseguire la soddisfazione del credito, il ricorso è inammissibile per difetto di utilità concreta.
- Non è utile una pronuncia di condanna al pagamento di una somma minore o sovrapponibile rispetto a quella già accertata quando l'ente abbia comunque acquisito un titolo idoneo a procedere alla riscossione; in tale ipotesi la condanna integrerebbe soltanto una duplicazione del titolo.
- rami
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