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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08782/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una successione di vicende aziendali nel settore dell'imbottito: il lavoratore ha allegato di aver lavorato prima alle dipendenze di una società, di essere stato licenziato e immediatamente riassunto da un'altra impresa operante nello stesso stabilimento, e poi di essere stato licenziato anche da quest'ultima nell'ambito di una procedura di mobilità. Egli ha quindi chiesto di accertare la nullità o illegittimità del licenziamento, la continuità del rapporto di lavoro in capo alle società succedutesi nella gestione dell'attività e la condanna al pagamento di retribuzioni e differenze retributive. I giudici di merito hanno dichiarato la domanda improponibile perché la società che aveva intimato il licenziamento era stata cancellata dal registro delle imprese e non era stata ritualmente evocata in giudizio, mentre erano state chiamate soltanto le società cessionarie. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 101, 102 e 103 c.p.c. in relazione all'art. 2112 c.c., sostenendo che non sussistesse litisconsorzio necessario tra cedente e cessionarie e che la mancata rituale citazione della cedente non potesse rendere improponibile la domanda verso le società ritualmente convenute; con il secondo motivo, in via subordinata, ha denunciato omessa pronuncia sull'eccezione relativa al mancato ordine di integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla erronea affermazione del litisconsorzio necessario tra cedente e cessionarie nel giudizio promosso dal lavoratore per far accertare la prosecuzione del rapporto alle dipendenze del vero datore di lavoro. Ha affermato che, nelle controversie relative al trasferimento d'azienda o di ramo, il lavoratore che agisca per l'accertamento del rapporto con il cedente o con il cessionario non introduce un rapporto plurisoggettivo né una situazione di contitolarità, sicché non è necessario evocare entrambe le società per conseguire la tutela richiesta. Conseguentemente, è stato ritenuto erroneo dichiarare improponibile la domanda nei confronti delle società cessionarie per la sola irregolarità della notifica alla cedente cancellata. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    consente la decisione camerale con deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 101, 102 e 103 c.p.c.

    sono evocati dal ricorrente per contestare l'affermazione del litisconsorzio necessario e la gestione del contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato nel secondo motivo per denunciare omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'integrazione del contraddittorio.

  • art. 2112 c.c.

    è la norma di riferimento per il trasferimento d'azienda e per la continuità del rapporto di lavoro con il cessionario.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal lavoratore per far accertare la continuità del rapporto di lavoro in ipotesi di trasferimento d'azienda o di ramo, non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario, poiché la pretesa è diretta all'accertamento del vero datore di lavoro e non di un rapporto plurisoggettivo o di contitolarità.
  • Se la domanda è scindibile e alcune parti sono state validamente chiamate in giudizio, la mancata rituale evocazione di altre parti non invalida l'atto nei confronti dei convenuti correttamente citati, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.
  • L'accertamento, in un giudizio tra lavoratore e cessionario, dell'inesistenza o invalidità del rapporto con altro soggetto può avvenire senza necessità di un giudicato nei confronti di quest'ultimo, con eventuale contrasto tra giudicati tollerato in ragione delle esigenze di economia e speditezza processuale.
  • Non è legittimo dichiarare improponibile l'azione del lavoratore nei confronti delle società ritualmente convenute solo perché la società cedente, cancellata dal registro delle imprese, non sia stata correttamente evocata o notificata, quando la domanda sia stata comunque proposta nei confronti dei soggetti che si assumono cessionari del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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