Cassazione Penale, Sentenza n. 34983/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale gli era stata applicata la pena su richiesta (patteggiamento) per il reato di detenzione ai fini di cessione di hashish, contestando la violazione di legge e un vizio motivazionale in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; in particolare deduce che il giudice non avrebbe adeguatamente accertato l'eventuale sussistenza di cause di esclusione della punibilità o di proscioglimento.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile: i motivi proposti non rientrano nell'elenco ristretto dei motivi di cassazione ammessi contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 448 comma II-bis cod. proc. pen., introdotto dalla riforma nota come 'Orlando' applicabile ratione temporis). La Corte osserva inoltre che la domanda di patteggiamento comporta la rinuncia alla contestazione delle prove e che la motivazione sintetica resa dal giudice del merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
norma sul giudizio abbreviato/accordo per l'applicazione della pena (patteggiamento); disciplina la procedura con richiesta delle parti per l'applicazione della pena.
qualifica il reato come detenzione di sostanza stupefacente con finalità di cessione (nel caso, hashish), con rilevanza ai fini della determinazione della pena.
disciplinava ipotesi di proscioglimento; il ricorrente contestava il mancato accertamento da parte del giudice di eventuali cause di esclusione della punibilità o di proscioglimento.
art. 448 comma II-bis cod. proc. pen.
limita i motivi di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta alle sole questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ha reso dunque inammissibili altri motivi sostanziali non ricompresi in tale elenco.
novella 'Orlando' (riforma)
applicabile ratione temporis per richieste formulate dopo il 03/08/2017
ha introdotto il comma II-bis all'art. 448 cod. proc. pen., limitando i motivi di impugnazione in cassazione delle sentenze di patteggiamento.
prevede che, in caso di ricorso inammissibile, sia disposta la condanna alle spese processuali e consente l'imposizione di una sanzione pecuniaria qualora non sia ravvisata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per affermare che in caso di ricorso inammissibile non sussiste automaticamente assenza di colpa nella proposizione dell'atto, giustificando quindi la possibilità dell'imposizione della sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. un. n. 5777/1992, n. 10372/1995, n. 20/1999)
consolidata giurisprudenza sul grado di approfondimento e sulla natura della motivazione richiesta al giudice quando decide una domanda di applicazione della pena su richiesta; ammette motivazione sintetica purché idonea a mostrare il controllo richiesto dal rito.
Massime di principio
- Dopo il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta), la possibilità di impugnare in Cassazione è fortemente limitata: sono ammessi solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448 comma II-bis.
- Non è ammissibile in Cassazione, in questo contesto, una censura ampia sul mancato esame delle cause di proscioglimento o su valutazioni di fatto che non rientrino nei motivi tassativi previsti dalla norma.
- La scelta del rito su richiesta comporta in molti casi la rinuncia implicita alla contestazione delle prove e consente al giudice una motivazione più sintetica, purché coerente con i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, salvo dimostrazione dell'assenza di colpa nella proposizione dell'atto.
- Per contestare decisioni sul merito (es. mancato accertamento di cause di esclusione della punibilità) conviene non optare per il rito su richiesta o presentare impugnazioni nei termini e con i motivi ammessi dal nuovo quadro normativo.
- Verificare sempre la decorrenza temporale delle riforme processuali (es. riforma 'Orlando') perché possono limitare i mezzi di impugnazione disponibili.
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