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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24739/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attori)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dopo un accertamento tecnico preventivo: gli originari attori, proprietari di un appartamento sottostante una terrazza di proprietà delle convenute, chiedevano il ristoro dei danni asseritamente causati da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza. In primo grado le convenute avevano eccepito, sin dall'inizio, la mancanza di una valida procura alle liti del difensore degli attori, sostenendo che la procura rilasciata per il procedimento di ATP non fosse idonea a introdurre il giudizio di cognizione. Il Giudice di Pace aveva inizialmente rilevato l'inidoneità della procura e aveva assegnato un termine per sanare il vizio; successivamente, ricevuta una nuova procura, aveva deciso nel merito e condannato le convenute al risarcimento. In appello le proprietarie della terrazza insistevano per la nullità degli atti degli attori, ritenendo che l'originaria mancanza di procura non fosse sanabile ex art. 182 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 182 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4 c.p.c., sostenendo che non fosse sanabile l'assoluta mancanza della procura nel momento iniziale del giudizio, neppure mediante rilascio ex novo dopo la costituzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, consente la sanatoria della nullità della procura alle liti, ma non della sua inesistenza o mancanza in atti. Nel caso concreto, però, la procura originariamente utilizzata non era inesistente: esisteva ed era stata rilasciata per il procedimento di ATP avente a oggetto la medesima vicenda fattuale, ma non era idonea a fondare il giudizio di merito. Perciò la Corte ha qualificato il vizio come nullità della procura, sanata validamente con il deposito della nuova procura dopo l'invito del giudice. Ha quindi rigettato il ricorso e disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità per la peculiarità della vicenda e il precedente contrasto giurisprudenziale, dando altresì atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    "Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio... per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa"

    Nel testo applicabile prima della riforma del 2022 la norma consente di sanare la nullità della procura, ma non l'inesistenza della procura o la sua mancanza in atti.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di legittimità per nullità della sentenza derivante dalla asserita violazione dell'art. 182 c.p.c.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 182 c.p.c. come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022

    La modifica conferma, a contrario, che la disciplina previgente non consentiva la sanatoria della mancanza/inesistenza della procura, pur introducendo espressamente anche tale ipotesi nel nuovo testo.

Massime di principio

  • La sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. riguarda la nullità della procura alle liti e non può essere estesa alla sua inesistenza o alla mancanza in atti della procura stessa.
  • Se il difensore ha agito sulla base di una procura effettivamente esistente ma non idonea al giudizio introdotto, il vizio integra una nullità sanabile mediante rinnovo o rilascio di nuova procura nel termine assegnato dal giudice.
  • Ai fini della qualificazione del vizio, è decisivo distinguere tra assenza radicale del mandato e mandato esistente ma invalido o inidoneo al tipo di processo instaurato.
  • L'intervento normativo successivo che menzioni espressamente la mancanza della procura conferma che, nel regime previgente, tale ipotesi non era ricompresa nella sanatoria dell'art. 182 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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