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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32004/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto; (b) carenza di motivazione sulla valutazione di attendibilità del testimone della difesa, la cui escussione era stata subordinata allo svolgimento del giudizio abbreviato; (c) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha rilevato che i primi due motivi riproponevano doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, mirando a ottenere una diversa valutazione del merito. Quanto alla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata aveva motivato la responsabilità per riciclaggio consumato, valorizzando lo smontaggio del bene, che lo aveva reso irriconoscibile e non individuabile al momento del rinvenimento, integrando così l'ostacolo all'identificazione. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto privo di interesse, poiché il giudice di merito aveva comunque rideterminato la pena concedendole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentiti i motivi relativi alla qualificazione del fatto e all'attendibilità del testimone difensivo, perché reiterativi di doglianze già esaminate e risolti in una richiesta di rivalutazione del merito, non proponibile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la qualificazione del fatto come riciclaggio consumato era sorretta da motivazione immune da vizi logici, in ragione dello smontaggio che aveva reso il bene irriconoscibile e non individuabile. Il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato dichiarato privo di interesse, poiché tali attenuanti erano state concesse in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La condotta di smontaggio del bene, quando lo renda irriconoscibile e non individuabile al momento del rinvenimento, integra l'ostacolo all'identificazione richiesto per il riciclaggio consumato.

  • art. 62-bis c.p.

    Il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche è privo di interesse quando il giudice di merito abbia comunque concesso le attenuanti e rideterminato la pena.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentito reiterare doglianze già disattese in appello né sollecitare una rivalutazione alternativa del merito, quando la motivazione impugnata sia immune da vizi logici.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già dedotte e puntualmente disattese in appello, risolvendosi nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze di merito.
  • Integra l'ostacolo all'identificazione richiesto dal delitto di riciclaggio consumato la condotta di smontaggio che renda il bene irriconoscibile e non individuabile al momento del rinvenimento.
  • È privo di interesse il motivo con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche quando il giudice di merito le abbia comunque concesse, rideterminando conseguentemente la pena.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale

Testo integrale

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