Cassazione Civile, Ordinanza n. 11280/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori, già dipendenti di una società del gruppo Alitalia e poi transitati alle dipendenze della società successivamente subentrata, avevano agito per ottenere le differenze retributive asseritamente maturate perché, in base agli accordi sindacali del 14/09/2008, 25/09/2008 e 26/06/2009, la retribuzione parametro per il personale navigante non avrebbe dovuto essere inferiore al 93% di quella percepita presso la precedente datrice di lavoro. Sostenevano che, nel calcolo di tale parametro, la società non avesse incluso la voce "indennità di trasporto Venezia", qualificata come diaria di linea. La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori a includere tale voce nel parametro. I motivi dedotti erano: 1) violazione delle norme concorsuali e sulla procedura di amministrazione straordinaria, per asserita inammissibilità/improcedibilità dell'appello dopo l'apertura della procedura; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; 3) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e degli accordi sindacali, sostenendo che l'indennità di trasporto fosse diversa dalle diarie di linea; 4) violazione della disciplina del trasferimento d'azienda e dell'onere della prova, assumendo che si dovesse applicare la contrattazione della cessionaria e che la questione fosse stata erroneamente decisa; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi al contesto dei passaggi del personale tra le società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudizio di impugnazione doveva proseguire perché la domanda e l'appello erano stati introdotti quando la società era ancora in bonis e la sopravvenuta amministrazione straordinaria non rendeva improcedibile il processo, per evitare la formazione del giudicato di rigetto preclusivo dell'accertamento del credito in sede concorsuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per erronea prospettazione del vizio di omessa pronuncia rispetto a eccezioni di rito e per difetto di autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a sostituire alla lettura degli accordi data dalla Corte territoriale una diversa interpretazione di merito e sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché introduceva una questione nuova non affrontata nella sentenza impugnata e non adeguatamente riportata nei precedenti gradi. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per mancanza di specifica indicazione del fatto decisivo asseritamente omesso. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla prosecuzione del giudizio dopo l'apertura della procedura concorsuale sopravvenuta.
La Corte osserva che, nel contesto dell'amministrazione straordinaria, non impedisce la prosecuzione dell'impugnazione proposta prima della procedura, per evitare preclusioni da giudicato.
Interpretato estensivamente: consente al creditore di proporre o proseguire l'impugnazione contro la sentenza di rigetto non definitiva, così da far valere il credito in sede concorsuale con l'eventuale efficacia della decisione nei confronti della procedura.
Richiamato per escludere che la disciplina dell'amministrazione straordinaria comporti l'inammissibilità dell'appello.
La Corte d'appello aveva escluso la sua applicabilità automatica nel caso di specie; la Cassazione conferma che non determina l'improcedibilità dell'appello nei termini prospettati.
L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto alle domande di merito, non alle eccezioni pregiudiziali di rito.
Per dedurre la violazione dei requisiti dell'appello è necessario riportare in ricorso i passaggi rilevanti della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, altrimenti il motivo è inammissibile.
Richiamato nel motivo sulla interpretazione degli accordi collettivi, ma la Corte non accoglie la censura perché mira a una diversa lettura di merito.
Richiamato nel motivo sull'interpretazione degli accordi, senza che la Corte ravvisi violazioni sindacabili in cassazione.
Le regole ermeneutiche del contratto collettivo possono essere sindacate solo per violazione dei canoni legali, non per contrapporre una diversa interpretazione reputata più plausibile.
Richiamato nel motivo interpretativo; la Cassazione ribadisce che non può trasformarsi il controllo di legittimità in un nuovo giudizio di merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della contrattazione della cessionaria, ma la questione è dichiarata nuova e non scrutinabile.
Richiamato nel quarto motivo, ma la censura è inammissibile perché introduce una questione nuova e non adeguatamente veicolata.
Richiamato per contestare la specificità dell'appello; la Corte dichiara inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza.
È il parametro processuale usato per i motivi di violazione di legge, ma non consente la rivalutazione del merito o l'introduzione di questioni nuove.
Richiamato per il vizio di omessa pronuncia, ma la Corte precisa che non riguarda le eccezioni di rito.
Il motivo è inammissibile se non indica specificamente il fatto decisivo di cui si assume l'omesso esame.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la domanda e l'impugnazione sono state introdotte contro una società ancora in bonis e la procedura concorsuale sopravviene successivamente, il giudizio ordinario non diviene automaticamente improcedibile: deve proseguire per evitare che il rigetto non definitivo divenga giudicato preclusivo dell'accertamento del credito in sede concorsuale.
- In sede di legittimità, la deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è ammissibile solo con riferimento alle domande di merito, non alle eccezioni pregiudiziali di rito.
- La censura di violazione dei requisiti di specificità dell'appello richiede rigoroso assolvimento dell'onere di autosufficienza, con trascrizione o chiara riproduzione dei passaggi rilevanti della sentenza di primo grado e dell'atto di appello.
- L'interpretazione degli accordi collettivi costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa ritenuta più persuasiva.
- Non è consentito introdurre in cassazione questioni nuove non scrutinabili nei gradi di merito, né ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio di violazione di legge.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua in modo specifico il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso.
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