Cassazione Civile, Sentenza n. 5121/2020 del 26/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia traeva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo. Una società il cui oggetto sociale comprendeva l’acquisto e la vendita di terreni, la partecipazione ad appalti e il rilascio di fideiussioni per il perseguimento degli scopi sociali aveva garantito un’obbligazione di un’altra società appartenente allo stesso gruppo, operante nel settore esattoriale e poi fallita. Il Tribunale di Avellino aveva deciso la causa in senso favorevole alla banca; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 23 febbraio 2018, riformò sul punto la decisione, ritenendo la fideiussione estranea all’oggetto sociale della garante. La banca ricorse per cassazione con due motivi. Con il primo dedusse violazione e falsa applicazione degli artt. 2384 e 2384-bis c.c., contestando la valutazione di estraneità della fideiussione all’oggetto sociale e sostenendo che l’operazione recava un vantaggio economico alla garante. Con il secondo dedusse violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 2384-bis c.c., censurando l’inferenza presuntiva con cui la Corte territoriale aveva ritenuto che la banca fosse in mala fede: secondo la ricorrente, la decisione aveva presunto che la banca avesse esaminato statuto e documentazione contabile e, da tale presupposto non dimostrato, aveva ricavato la consapevolezza dell’estraneità della garanzia all’oggetto sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: la sentenza impugnata aveva adeguatamente rilevato che il legame familiare tra soci e amministratori delle due società non dimostrava quale vantaggio economico e giuridicamente apprezzabile l’operazione avesse procurato alla garante; non è sufficiente un interesse fondato soltanto sull’esposizione a possibili perdite, soprattutto se l’operazione può pregiudicare la stabilità economica della garante. Ha invece accolto il secondo motivo. In base alla disciplina applicabile ratione temporis, l’estraneità dell’atto all’oggetto sociale non è opponibile al terzo in buona fede e spetta alla società garante che deduce la mala fede del terzo allegare e dimostrare sia la concreta estraneità dell’operazione al fine sociale sia la consapevolezza di tale estraneità da parte del terzo. La Corte d’appello aveva desunto la mala fede della banca dalla presunzione che essa avesse svolto indagini patrimoniali e consultato statuto e documentazione contabile, senza indicare gli elementi da cui ricavare tale circostanza; il successivo passaggio dalla presunta consultazione alla consapevolezza della mala fede comportava un ulteriore salto logico. La Cassazione ha quindi accolto il secondo motivo, cassato la sentenza in relazione a esso e rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto che non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
In tema di limiti derivanti ai poteri degli amministratori delle società di capitali dall’oggetto sociale, l’introduzione della regola contenuta nell’art. 2384 bis c.c. – che esclude che sia opponibile ai terzi in buona fede l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società – comporta che la società che neghi la buona fede del terzo ha l’onere di allegare e dimostrare che l’operazione controversa rappresentava in concreto mezzo del tutto estraneo rispetto al suo fine sociale e che il terzo ne fosse consapevole.
L’estraneità dell’atto all’oggetto sociale non può essere opposta al terzo in buona fede. La società garante che contesti la buona fede del terzo deve allegare e provare sia la concreta estraneità dell’operazione al fine sociale sia la consapevolezza di tale estraneità da parte del terzo.
L’affermazione, adeguatamente censurata dal secondo mezzo di ricorso, compie un doppio salto logico, in quanto afferma quel che non risulta documentalmente, o quantomeno non espone da dove abbia desunto che la banca abbia esaminato la documentazione contabile e lo statuto e da tanto fa derivare la mala fede dell’istituto.
La mala fede del terzo non può essere desunta mediante una catena di presunzioni priva di una base fattuale esplicitata e verificabile. Il giudice deve indicare gli elementi da cui ricava il fatto presunto e non può fondare su un presupposto indimostrato la consapevolezza dell’estraneità dell’atto.
La Corte individua la disciplina rilevante ratione temporis nell’art. 2384 bis c.c. e applica la regola secondo cui l’estraneità dell’atto all’oggetto sociale non è opponibile al terzo in buona fede.
La disposizione è indicata dalla ricorrente insieme all’art. 2384-bis c.c. quale norma asseritamente violata; la ratio decisoria della Corte, tuttavia, si fonda specificamente sulla regola dell’art. 2384-bis c.c. relativa alla tutela del terzo in buona fede.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In considerazione dall’esito dell’impugnazione deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza dell’esito dell’impugnazione, la Corte dichiara insussistenti i presupposti per imporre alla ricorrente il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una società invoca l’estraneità all’oggetto sociale di una garanzia prestata dai suoi amministratori, tale estraneità non è opponibile al terzo che abbia agito in buona fede, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
- La società garante che deduce la mala fede del terzo deve allegare e provare tanto che l’operazione era concretamente del tutto estranea al fine sociale quanto che il terzo ne fosse consapevole; la sola estraneità oggettiva dell’atto non dimostra la mala fede.
- La mala fede del terzo non può essere affermata sulla base di una doppia presunzione che non espliciti gli elementi fattuali di partenza e il percorso logico che conduce alla consapevolezza dell’estraneità dell’atto.
- Il legame familiare tra soci o amministratori di società diverse non dimostra, di per sé, un vantaggio per la società garante. La rilevanza della garanzia va verificata in relazione a un interesse della garante economicamente e giuridicamente apprezzabile, non identificabile nel solo rischio di perdite o in un’operazione potenzialmente pregiudizievole per la sua stabilità economica.
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