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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29325/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta da alcuni medici, tra cui il ricorrente, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri ministeri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in materia di adeguata retribuzione dei corsi di specializzazione svolti prima dell'anno accademico 1990/91. La domanda del ricorrente era stata rigettata nei gradi di merito per intervenuta prescrizione, ritenendosi che l'atto interruttivo fosse stato compiuto solo nel 2011 e quindi dopo il maturare del termine. La Corte d'appello aveva inoltre escluso la prova della spedizione e ricezione della diffida che il ricorrente assumeva inviata nel 2006. Nel successivo ricorso per cassazione il ricorrente aveva denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., ma la Corte di cassazione aveva dichiarato il ricorso inammissibile rilevando, tra l'altro, la mancata trascrizione del contenuto dei documenti e la mancata indicazione della loro localizzazione processuale; aveva inoltre richiamato la preclusione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Il presente ricorso per revocazione censurava l'ordinanza di inammissibilità assumendo che la Corte avesse travisato gli atti, poiché nel ricorso per cassazione sarebbero state riportate la natura della diffida, la data di spedizione e ricezione e il richiamo agli atti di merito, e contestava altresì il richiamo all'art. 348-ter c.p.c. e l'affermazione circa l'esperibilità della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro la sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto assorbente il difetto di decisività dell'asserito errore di percezione, poiché anche ove esistesse la decisione sarebbe comunque sorretta da autonome rationes decidendi non scalfite dalle censure: da un lato il rilievo che la doglianza atteneva in realtà a un errore di giudizio e non di percezione, dall'altro la non deducibilità del vizio ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Ha inoltre escluso, nel merito, che la semplice qualificazione dei documenti come "diffide interruttive della prescrizione" equivalga alla trascrizione del contenuto richiesta dall'art. 366 n. 6 c.p.c. e ha osservato che, quanto alla localizzazione dei documenti, mancava comunque l'indicazione della loro produzione nel giudizio di appello. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione difensiva dell'amministrazione; disposto infine l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto revocatorio, non esteso a errori di giudizio o valutazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto incontestato risultante dagli atti, non in un errore interpretativo o valutativo.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    impone al ricorrente di trascrivere o almeno riportare in modo significativo il contenuto dei documenti posti a fondamento del motivo e di indicarene la collocazione processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma violata nella valutazione del materiale probatorio, ma la censura non è stata scrutinata nel merito per l'inammissibilità del ricorso originario.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, salvo dimostrazione di ragioni diverse tra le decisioni di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo è precluso nel caso di doppia conforme richiamato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata come fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la misura del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. per le decisioni di legittimità, ricorre solo quando la sentenza abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontrovertibilmente smentito o attestato dagli atti; non è configurabile quando la censura investa la valutazione della sufficienza della deduzione difensiva o l'interpretazione del contenuto processuale degli atti.
  • Ai fini dell'art. 366, n. 6, c.p.c., non basta qualificare un documento come decisivo o indicarne sinteticamente la funzione giuridica: il ricorrente deve riportarne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la localizzazione nei fascicoli di causa, così da consentire il controllo di decisività senza attività esplorativa della Corte.
  • La revocazione della sentenza di cassazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio sul modo in cui la Corte ha apprezzato il ricorso originario o ha interpretato gli atti: sono estranei al rimedio gli errori di giudizio, mentre restano rilevanti solo gli errori percettivi evidenti e decisivi.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome, l'eventuale errore che investa solo una di esse non è decisivo ai fini della revocazione se le altre rationes restano idonee a reggere la pronuncia.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dal combinato disposto con l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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