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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34298/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza del 13 maggio 2026 con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., aveva applicato loro la pena concordata per il reato di concorso in rapina aggravata. Con un unico motivo hanno dedotto violazione dell’art. 133 c.p. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che, nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, tali censure non rientrano tra i motivi tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non erano inoltre dedotti né ricorrevano profili di illegalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, poiché il motivo sul trattamento sanzionatorio non era consentito contro una sentenza di patteggiamento e non sussistevano profili di illegalità della pena. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti in ordine al reato diconcorso in rapina aggravata.

    La sentenza impugnata ha applicato la pena concordata tra le parti secondo il rito del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero el'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza.

    Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma; non vi rientrano la violazione dei criteri di commisurazione della pena né il vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, salvo che sia dedotta o ricorra l’illegalità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassadelle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando sussistano profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 133 c.p.

    Con un unico motivo la difesa deduce la violazione dell’art. 133 cod. pen. e ilvizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

    La norma è stata invocata dalla difesa per contestare il trattamento sanzionatorio, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito l’applicazione, giudicando il motivo non consentito nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è circoscritto ai motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure sulla commisurazione della pena e sulla motivazione del trattamento sanzionatorio non sono ammissibili se non prospettano l’illegalità della pena o un altro dei vizi contemplati dalla norma.
  • La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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