Sentenza n. 5611/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito, prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 27.03.2025, notificato in data 01.04.2025 con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104/1992, avanzata dal ricorrente per l'assistenza al figlio portatore di handicap in situazione di gravità (doc.1); - di ogni altro provvedimento connesso, collegato a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 per assistenza al figlio con handicap in situazione di gravità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della Difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, notificato il 1° aprile 2025, con cui era stata rigettata la domanda di trasferimento temporaneo presentata per prestare assistenza al figlio con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. 104/1992. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che fatti nuovi e sopravvenuti avevano mutato sostanzialmente la situazione oggetto della controversia, rendendo non più attuale l’interesse alla prosecuzione della lite. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente secondo cui fatti nuovi avevano determinato il venir meno dell’interesse processuale alla definizione della controversia. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego di trasferimento né sono stati valutati nel merito eventuali vizi dell’atto. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell’esito e della natura della controversia.
Norme richiamate
La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza di trasferimento temporaneo per l’assistenza al figlio con handicap in situazione di gravità; la sentenza non ne esamina l’interpretazione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
Richiamato nel contesto della decisione adottata in forma semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravvengono fatti nuovi che determinano il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione della parte ricorrente circa la non più attuale utilità della prosecuzione della lite, ove riferita a un sostanziale mutamento della situazione controversa, può fondare la declaratoria di improcedibilità senza esame dei motivi di merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese processuali in ragione dell’esito e della natura della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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