Cassazione Civile, Ordinanza n. 24917/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recesso intimato da un'azienda di trasporti pubblici nei confronti di un conducente di autobus che aveva già maturato i requisiti pensionistici speciali previsti per il personale viaggiante. Il lavoratore aveva comunicato di voler proseguire il rapporto di lavoro per incrementare la propria anzianità contributiva; la società, invece, gli aveva comunicato la collocazione in quiescenza d'ufficio. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano ritenuto illegittimo il licenziamento, con reintegra, risarcimento pari a cinque mensilità e versamento dei contributi. In cassazione la società ha dedotto la violazione delle norme previdenziali e lavoristiche applicabili, sostenendo che per il personale viaggiante il limite pensionabile fosse fissato ex lege a 62 anni e che tale disciplina non attribuisse al lavoratore un diritto potestativo a proseguire il rapporto fino a 70 anni, ma solo un incentivo subordinato al consenso datoriale. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione parziale delle spese, lamentando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei parametri tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato che, per il personale viaggiante del trasporto pubblico, la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata non comporta, di per sé, la libera recedibilità datoriale se il lavoratore abbia esercitato tempestivamente l'opzione per la prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 791/1981. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della corte territoriale secondo cui la disciplina speciale del personale viaggiante, come modificata dal DPR n. 157/2013, consente l'opzione per continuare a lavorare anche oltre il requisito anagrafico ridotto, e non è incompatibile con i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 17589/2015, perché quella pronuncia riguarda l'incentivo generalizzato alla prosecuzione fino a 70 anni subordinato al consenso del datore. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 91 c.p.c. e ha ritenuto legittima la compensazione parziale delle spese per la complessità e controvertibilità della questione; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sui minimi tariffari per difetto di specifica indicazione delle voci violate. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e sono stati posti a carico di entrambe le parti gli obblighi sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la tutela reale resta esclusa nei confronti dei lavoratori ultrasessantenni con requisiti pensionistici, salvo opzione per la prosecuzione del rapporto; nel caso concreto, la Corte ha confermato che tale opzione impediva il recesso datoriale.
art. 4, co. 2, L. 108/1990
Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [...] non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 [...]
la norma non è stata letta come fonte di libera recedibilità automatica quando il lavoratore esercita l'opzione per continuare il rapporto; la maturazione dei requisiti pensionistici è decisiva solo se non vi sia stata tale opzione.
art. 6 d.l. 791/1981 conv. in L. 54/1982
riconosce al lavoratore la facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto, facoltà ritenuta applicabile anche al personale autoferrotranviario per evitare disparità di trattamento e consentire l'incremento dell'anzianità contributiva.
richiamato dalla disciplina speciale originaria per individuare l'età pensionabile del personale viaggiante, poi sostituito dal DPR n. 157/2013 con il criterio del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto al regime generale.
art. 3, co. 1, lett. b), D.lgs. 414/1996
per il solo personale viaggiante prevede la pensione di vecchiaia secondo il requisito anagrafico ridotto, come successivamente modificato dal DPR n. 157/2013.
art. 24, co. 4, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011
Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni [...]
la disposizione non attribuisce un diritto potestativo unilaterale a proseguire il rapporto fino a 70 anni; richiede condizioni previdenziali incentivanti e il consenso del datore di lavoro, nel rispetto dei limiti ordinamentali di settore.
art. 24, co. 18, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011
ha previsto l'adozione di misure di armonizzazione dei requisiti pensionistici per i regimi speciali, in attuazione della quale è stato emanato il DPR n. 157/2013.
non è applicabile alla fattispecie se non in via autonoma e per una platea diversa di lavoratori addetti a lavorazioni faticose e pesanti; non disciplina la pensione di vecchiaia del personale viaggiante ex D.lgs. 414/1996.
la violazione si configura solo se le spese siano poste, anche parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; nel caso concreto ciò non è avvenuto.
la compensazione delle spese è ammessa nei limiti delle ipotesi legali e, dopo l'intervento della Corte costituzionale, anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate, come la complessità e controvertibilità della questione.
art. 360 bis, co. 1, n. 1, c.p.c.
il ricorso principale è stato respinto anche perché non sono emersi elementi decisivi idonei a mutare l'orientamento di legittimità consolidato.
è stata la base formale dei motivi di ricorso principale, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce dell'interpretazione consolidata delle norme sostanziali.
richiamato solo per la trattazione camerale dell'ordinanza.
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di liquidazione delle spese; la censura è stata ritenuta non specificamente articolata.
richiamato dalla giurisprudenza citata in tema di liquidazione delle spese processuali entro i limiti tabellari.
Massime di principio
- Nel regime dei licenziamenti intimati per raggiungimento dei requisiti pensionistici, la libera recedibilità datoriale opera solo se il lavoratore ultrasessantenne sia in possesso dei requisiti pensionistici e non abbia esercitato la facoltà di prosecuzione del rapporto prevista dalla disciplina applicabile.
- Per il personale viaggiante del trasporto pubblico, la pensione di vecchiaia anticipata disciplinata dalla normativa speciale è distinta dalle ipotesi di pensionamento anticipato per lavori faticosi e pesanti; le due discipline hanno presupposti, destinatari e finalità non sovrapponibili.
- L'opzione del lavoratore per la prosecuzione del rapporto di lavoro può impedire il recesso datoriale anche quando il lavoratore abbia già maturato requisiti pensionistici agevolati, se la disciplina di settore la consente e non sia intervenuto un diverso limite ordinamentale.
- L'art. 24, comma 4, D.L. n. 201/2011 va interpretato come norma di incentivo alla prosecuzione consensuale dell'attività lavorativa fino a 70 anni, non come fonte di un diritto unilaterale del lavoratore a imporre la continuazione del rapporto.
- La compensazione delle spese di lite è legittima se il giudice indica ragioni effettive, gravi ed eccezionali o comunque riconducibili ai casi consentiti dalla legge; la complessità e controvertibilità della questione possono integrare adeguata motivazione.
- La censura in cassazione sulla violazione dei parametri tariffari degli avvocati richiede specifica indicazione delle voci e degli importi asseritamente violati, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
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