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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46806/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 2 luglio 2024 del Tribunale di sorveglianza di Napoli che ha rigettato l'appello ex art. 680 c.p.p. contro il provvedimento del 4 ottobre 2023 del Tribunale di Benevento che aveva applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni sanitarie per reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale, avendo accertato la sua infermità mentale. D'Onofrio sostiene erronea applicazione di legge e mancata valutazione della attualità della pericolosità sociale, lamentando che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe adeguatamente considerato i fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato censure specifiche contro punti determinati della motivazione impugnata né gli elementi a base delle doglianze, limitandosi a critiche generiche. La Corte ha richiamato il requisito di specificità dei motivi ex art. 591 c.p.p. e la giurisprudenza correlata, confermando che il giudizio di pericolosità sociale va effettuato con i parametri dell'art. 133 c.p. e che il Tribunale di merito aveva motivatamente ritenuto la pericolosità sulla base della condizione psicopatologica e dei profili delinquenziali accertati, giustificando l'applicazione della libertà vigilata con prescrizioni sanitarie anche a fini terapeutici. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 680 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento al tipo di impugnazione (appello ex art. 680 c.p.p.) cui si riferisce il ricorso; la Corte ricorda il contesto procedurale dell'impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per genericità: il motivo deve essere specifico e correlato ai punti determinati della decisione impugnata; la carenza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per valutare la pericolosità sociale: la valutazione deve tener conto della gravità del reato, della capacità a delinquere e della recidiva; la Corte conferma che il giudice di merito deve valutare secondo questi parametri.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui quantificata in euro 3.000), quando il ricorso risulta inammissibile e non v'è una attenuante che escluda la colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione un ricorso per cassazione deve indicare motivi specifici e correlati a punti determinati della decisione impugnata: critiche generiche determinano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Nelle misure di sicurezza personali il giudizio di pericolosità sociale si fonda sui parametri dell'art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere, recidiva) e può tener conto della condizione psicopatologica anche per giustificare una misura non detentiva finalizzata al trattamento terapeutico.
  • La semplice affermazione della mancata valutazione di elementi probatori da parte del giudice interessa poco se non viene puntualizzata la specifica omissione o errore motivazionale; occorre indicare quali parti della motivazione sono viziati e perché.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a un pagamento alla Cassa delle ammende; pertanto è utile valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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