Cassazione Civile, Ordinanza n. 37164/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dirigente medico aveva convenuto in giudizio l'azienda sanitaria presso cui prestava servizio e il direttore sanitario, chiedendo l'annullamento di una sospensione disciplinare di cinque giorni e il risarcimento dei danni derivanti da asseriti atti illegittimi e illeciti. Il Tribunale aveva annullato la sanzione ritenendo che, pur essendo i fatti contestati sussistenti, la contrattazione collettiva consentisse solo la multa fino a 500 euro; aveva invece escluso la prova di condotte persecutorie e mobbizzanti. In appello il lavoratore sosteneva che il primo giudice avesse pronunciato ultra petita, perché la domanda di mobbing non sarebbe mai stata proposta. La Corte d'appello ha respinto il gravame ritenendo che nell'atto introduttivo e nelle conclusioni fosse effettivamente contenuta una domanda di risarcimento del danno per mobbing o comunque per atti illegittimi e illeciti direttamente subiti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte d'appello avesse arbitrariamente riqualificato la domanda e costruito una pretesa non proposta; 2) errata regolazione delle spese di lite, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare l'esito complessivo della controversia e non il solo esito dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura di ultrapetizione, osservando che la Corte d'appello aveva individuato, nell'atto introduttivo e nelle conclusioni, elementi sufficienti a ritenere proposta la domanda risarcitoria per mobbing, anche in ragione del richiamo espresso a una condotta mobbizzante e alla richiesta di accertamento e risarcimento dei danni per atti illegittimi e illeciti. Ha poi ritenuto infondata la doglianza sulle spese, chiarendo che il criterio della regolazione in base all'esito complessivo della lite opera solo quando la decisione impugnata venga riformata, mentre, in caso di rigetto dell'appello, la soccombenza va valutata con riguardo al solo grado di gravame. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato integralmente e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La Corte ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la domanda di risarcimento per mobbing era già desumibile dall'atto introduttivo e dalle conclusioni, sicché non vi è stata attribuzione di un bene della vita non domandato.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato dinanzi alla Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 112 c.p.c., la domanda va desunta non solo dal petitum formale, ma anche dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo e delle conclusioni, ove da esse emerga inequivocamente la pretesa sostanziale azionata.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice qualifica la domanda in base agli elementi già allegati dalla parte e ai fatti dedotti in causa, purché resti nell'ambito del bene della vita effettivamente richiesto.
- In tema di spese processuali, il criterio di liquidazione secondo l'esito complessivo della lite opera nel caso di riforma della sentenza impugnata; se l'appello viene rigettato, la soccombenza si valuta con riferimento al solo grado di gravame.
- La censura sulle spese in appello è ammissibile solo se il capo relativo alle spese sia stato specificamente impugnato e il motivo venga accolto.
Come è indicizzato
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