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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02487/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputata per furto aggravato di energia elettrica, applicando la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa deduceva inosservanza ed erronea applicazione di legge per asserita mancanza della condizione di procedibilità, sostenendo che fosse stata erroneamente ritenuta la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità), aggravante che, secondo la ricorrente, non ricorrerebbe nel caso concreto. La doglianza riproponeva sostanzialmente le stesse critiche già svolte in appello contro la sentenza di primo grado, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata, che aveva invece ritenuto sussistente l'aggravante e, quindi, la procedibilità d'ufficio del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitava a reiterare una censura già proposta in appello e motivatamente respinta. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    L'aggravante relativa alla cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità è stata ritenuta sussistente dalla decisione di merito, con conseguente procedibilità d'ufficio del reato; la ricorrente ne contestava l'applicabilità.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata quale base per la condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

  • art. 616 c.p.p.

    Anche se non espressamente menzionato nel testo, è la norma implicita che giustifica la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse censure già dedotte in appello e già motivatamente respinte, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione una motivazione di merito lineare, congrua e priva di contraddizioni evidenti mediante doglianze meramente reiterative o generiche.
  • Quando la decisione di merito ha ritenuto sussistente un'aggravante che incide sulla procedibilità del reato, la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione sul punto; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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