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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24991/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

A seguito della separazione personale tra due ex coniugi, uno di essi si era impegnato ad acquistare la metà dell’immobile in comunione, pagando il prezzo in tre rate; aveva versato solo la prima rata e poi aveva ceduto l’immobile alla nuora. L’ex coniuge creditrice, rimasta insoddisfatta per il mancato pagamento del residuo prezzo, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il credito derivante dalla vendita e aveva poi promosso azione revocatoria contro l’alienante e la nuora acquirente, sostenendo che la vendita fosse pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. La domanda era stata accolta in primo grado e in appello, sulla base di indizi ritenuti idonei a provare la consapevolezza dell’acquirente del danno arrecato alla creditrice. In cassazione l’acquirente ha dedotto violazione dell’art. 2729 c.c., sostenendo che i fatti valorizzati dalla Corte territoriale - stretto legame familiare, mancato pagamento del prezzo e conoscenza della provenienza del bene e del debito dell’alienante - non fossero sufficienti a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha affermato che la prova presuntiva ex art. 2729 c.c. richiede indizi gravi, precisi e concordanti e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva correttamente valorizzato massime di esperienza fondate: il rapporto familiare stretto, il prestito del figlio dell’alienante per pagare la prima rata, la mancata corresponsione del prezzo e la conoscenza della provenienza del bene erano elementi idonei a inferire la conoscibilità del pregiudizio arrecato alla creditrice. La doglianza, inoltre, tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito della prova, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    presunzioni semplici, indizi gravi, precisi e concordanti

    Il giudizio sulla prova per presunzioni è censurabile per violazione di legge se il giudice attribuisce caratteri di gravità, precisione e concordanza a fatti che non li hanno; nel caso concreto, gli indizi valorizzati sono stati ritenuti correttamente idonei a fondare l’inferenza sulla consapevolezza del pregiudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La soccombenza del ricorrente comporta l’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella prova per presunzioni gli indizi devono essere valutati alla luce di massime di esperienza fondate; se il ragionamento inferenziale è logicamente corretto e sorretto da fatti storici significativi, non è sindacabile in cassazione come mera diversa lettura del merito.
  • La gravità, precisione e concordanza degli indizi sussistono quando gli elementi fattuali, complessivamente considerati, convergono in modo non equivoco verso il fatto ignoto da provare.
  • In tema di azione revocatoria, la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta anche da circostanze indirette quali il rapporto familiare stretto tra le parti, la mancata corresponsione del prezzo e la conoscenza della provenienza del bene e della situazione debitoria dell’alienante.
  • Il vizio denunciabile in cassazione non consiste nella mera insufficienza della prova secondo la prospettazione della parte, ma nell’erronea applicazione del criterio legale delle presunzioni, quando il giudice attribuisca valore indiziario a fatti che, secondo logica e massime di esperienza, non lo possiedono.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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