Cassazione Penale, Ordinanza n. 36614/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 22 settembre 2025 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva confermato la sua condanna per rissa aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione sulla sussistenza dei reati; con riguardo ai primi due, ha contestato anche il mancato riconoscimento della legittima difesa e dell’attenuante della provocazione; ha infine censurato il riconoscimento della recidiva. Il testo non specifica ulteriori dettagli fattuali relativi agli episodi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze riproponevano sostanzialmente quelle già formulate in appello e manifestavano dissenso dalle motivazioni con cui la Corte territoriale le aveva respinte, ritenute logicamente lineari, persuasive e giuridicamente corrette. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che ricorresse un’assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
Norme richiamate
deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza dei reati
Il testo descrive le censure come violazione di legge e vizi di motivazione, ma non riporta una specifica interpretazione della Corte sull’art. 606 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa che escluda la colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
in punto di sussistenza dei reati, nonché di esclusione della legittima difesa
La legittima difesa è indicata come questione contestata dal ricorrente, ma la decisione non espone una specifica interpretazione della relativa disciplina.
e dell'attenuante della provocazione per i primi due
L’attenuante della provocazione è menzionata quale doglianza relativa ai delitti di rissa aggravata e lesioni, senza che il testo riporti una specifica interpretazione della norma.
e, infine, in ordine alla ritenuta recidiva
La recidiva è oggetto di censura, ma il testo non riporta una specifica interpretazione della disciplina applicata.
ne ha confermato la condanna per i delitti rissa aggravata
La rissa aggravata è indicata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie.
ne ha confermato la condanna per i delitti rissa aggravata, lesioni personali
Le lesioni personali sono indicate tra i reati per i quali è stata confermata la condanna; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie.
ne ha confermato la condanna per i delitti rissa aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale
La resistenza a pubblico ufficiale è indicata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti sostanzialmente a riproporre doglianze già formulate in appello e a manifestare dissenso dalle argomentazioni con cui il giudice di secondo grado le ha respinte, quando tali argomentazioni siano logicamente lineari, persuasive e giuridicamente corrette.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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