Cassazione Penale, Sentenza n. 15682/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura per errata applicazione della nozione di "cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilita" ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., con conseguente errata qualificazione della procedibilita d'ufficio per il reato di tentato furto di avifauna; 2) censura per violazione degli artt. 167 e 168 cod. pen. e dell'art. 445 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa con sentenza irrevocabile del GUP, sostenendo che la revoca fosse illegittima perché basata su fatto non definitivamente accertato e comunque ricadente nel quinquennio dalla irrevocabilita della sentenza
La decisione
Primo motivo respinto/inammissibile: la questione relativa all'aggravante dell'art. 625 n. 7 era stata gia' affrontata dalla Sezione della Corte e risultava coperta da giudicato; la doglianza sulla procedibilita non e' stata accolta. Secondo motivo accolto: la Corte ha ritenuto che la revoca del beneficio della sospensione condizionale richiede l'accertamento definitivo del reato commesso nel quinquennio; poiche' la revoca era stata pronunciata sulla base di fatto non definitivamente accertato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del GUP del 9 maggio 2017 (irrevocabile il 15 giugno 2017). Il resto del ricorso e' stato rigettato
Norme richiamate
La Corte aveva gia' ritenuto applicabile l'aggravante prevista dalla norma nel caso di specie; la questione e' coperta dal giudicato e non poteva essere riesaminata nel ricorso attuale
art. 56, art. 624, art. 625 cod. pen.
Individuano la fattispecie contestata (tentato furto di avifauna) e i relativi profili di reato autonoma e con l'aggravante per cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilita'
La nozione di commissione del reato ai fini dell'ostacolo all'estinzione e' riferita alla data della consumazione, ma l'effetto ostativo e' subordinato all'accertamento definitivo del reato
La revoca del beneficio della sospensione condizionale per fatti commessi nel quinquennio e' possibile solo se il fatto e' stato accertato con sentenza passata in giudicato; senza accertamento definitivo la revoca e' illegittima
art. 445 comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina sugli effetti estintivi; la Corte ha richiamato la necessita' dell'accertamento definitivo perche' opera l'ostacolo all'estinzione
art. 27 comma 1 Cost.
Principio di presunzione di non colpevolezza che impone che ostacoli all'effetto estintivo e revoche di benefici si fondino su accertamenti definitivi
Citato come norma processuale rilevante in ordine a questioni pregiudiziali che pero' in questa vicenda non sono state riesaminate dalla Corte
La Corte osserva che la novella rafforza la tutela degli animali ma non abroga le leggi speciali sulla fauna e la caccia; quindi non ha effetto abrogativo sulla fattispecie di furto venatorio e non riduce automaticamente l'applicazione dell'aggravante ex art. 625 n. 7
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena per fatti commessi nel quinquennio dalla irrevocabilita' della sentenza originaria puo' essere disposta solo se il fatto successivo e' stato accertato con sentenza definitiva: in assenza di condanna definitiva la revoca e' illegittima
- La semplice pronuncia di revoca in una sentenza non definitiva (es. sentenza d'appello non ancora diventata irrevocabile) non e' sufficiente a sottrarre al beneficiario l'effetto estintivo previsto dalla legge
- Questioni gia' decise con giudicato in precedenti pronunce non possono essere riaperte in cassazione: il giudicato copre le medesime questioni di diritto e fatti e rende inammissibili le relative doglianze
- Le modifiche normative successive (novelle penali) non abbattono automaticamente le leggi speciali in materia di fauna e caccia se la nuova disciplina non reca espressa efficacia abrogativa; va valutata l'interpretazione sistematica
- Nelle verifiche sulla procedibilita e sulle aggravanti occorre distinguere tra ricadute sostanziali della qualificazione giuridica e questioni processuali gia' definite: errori procedurali rilevabili solo se non coperti dal giudicato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15847/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15872/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15873/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15887/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15655/2026 del 30/04/2026
- Sentenza penale · 30 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15656/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →