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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34913/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello, che aveva riconosciuto la responsabilità per tentata estorsione, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di tentata estorsione. Con l'unico motivo deduceva che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata nel diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo quindi l'insussistenza degli elementi della tentata estorsione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura non era formulata nei termini consentiti, perché riproponeva in modo non specifico e solo apparente questioni già esaminate e disattese in appello, a fronte di una motivazione della Corte territoriale ritenuta congrua, logica e conforme ai principi consolidati.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    richiamato in relazione al delitto di estorsione/tentata estorsione, ritenuto configurabile in presenza di un fine di profitto personale ulteriore rispetto alla mera riscossione di un preteso credito

  • art. 393 c.p.

    richiamato come fattispecie alternativa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, esclusa nel caso concreto perché la condotta non era diretta soltanto a far valere il preteso diritto del titolare

  • art. 616 c.p.p.

    base della declaratoria di inammissibilità del ricorso e della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre censure già prospettate in appello in forma generica o apparente, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare vizi effettivi e puntuali.
  • Quando il soggetto agisce non solo per far valere un preteso diritto altrui, ma per conseguire un profitto personale ulteriore, la condotta non è sussumibile nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e può integrare il delitto di estorsione, anche nella forma tentata.
  • La riqualificazione da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che l'azione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione del preteso diritto, senza ulteriori finalità di profitto personale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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