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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10137/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva assolto Falasca e Tucci dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt.110 c.p., 216 L.F.) relativa alla cessione d'azienda dalla "MARCO AURELIO PARKING S.R.L." alla "PARK COLOSSEO S.R.L." (maggio 2007). Il ricorso denunciava travisamento della prova, sostenendo che la cessione fosse fittizia e priva di pagamento del corrispettivo pattuito (euro 90.500), evidenziando la coincidenza degli soci/gestori, il depauperamento della cedente, l'assenza di documentazione o movimenti bancari comprovanti il versamento in contanti e l'apparente incasso della somma da parte dell'ultimo amministratore senza esborsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge: il gravame invocava un generico "travisamento della prova" privo della specificazione degli atti decisivi e tendeva a sollecitare una rivalutazione autonoma delle prove da parte del giudice di legittimità. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente tratteggiato il proprio ragionamento critico, confutando gli argomenti della sentenza di primo grado; ha richiamato che il pagamento contestato era stato confermato in dibattimento da testimoni e riscontrato nella contabilità e nei bilanci, che non era stata contestata la congruità del corrispettivo e che la significativa distanza temporale tra trasferimento d'azienda e fallimento rendeva plausibile l'utilizzo delle disponibilità nel tempo per l'attività aziendale e per far fronte ai debiti. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la pronuncia d'appello (assoluzione) è rimasta efficace.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte ha invocato questa norma per enunciare l'inammissibilità del motivo di ricorso formulato come generico "travisamento della prova" privo di specifiche indicazioni degli atti processuali decisivi; la lett. e) disciplina i motivi di ricorso per cassazione e limita l'esame a questioni di diritto e a vizi di motivazione ben circostanziati

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso nel reato; utilizzata per qualificare la partecipazione concorrente degli imputati nel delitto contestato

  • art. 216 Legge Fallimentare (L.F.), prima parte n. 1

    Norma che definisce i fatti costitutivi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (es. cessione di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale); la Corte ha valutato se sussistessero elementi probatori tali da ritenere il corrispettivo fittizio

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato per specificare che il procedimento in Cassazione è stato trattato in forma cartolare (senza discussione orale), secondo la disciplina emergenziale citata

Massime di principio

  • In Cassazione un motivo di "travisamento della prova" richiede l'indicazione puntuale degli atti e delle risultanze che, secondo il ricorrente, sono state valutate erroneamente; motivi generici sono inammissibili.
  • Il giudice di legittimità non è chiamato a riesaminare ex novo le prove: può annullare per vizio di motivazione solo quando l'applicazione logica delle risultanze processuali risulti manifestamente illogica, contraddittoria o priva di fondamento.
  • La Corte d'appello che riformi una condanna in senso assolutorio deve delineare le linee essenziali del proprio apparato argomentativo e confutare i punti più rilevanti della motivazione di primo grado; tale obbligo è adempiuto anche se la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non è stata disposta, purché le ragioni della riforma risultino chiare e specifiche.
  • In ambito penale la prova per testimoni e le annotazioni contabili possono essere idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento anche se il versamento è stato effettuato in contanti e appare anomalo, salvo dimostrazione contraria della sua fittizietà o dell'incongruità del corrispettivo.
  • La semplice coincidenza di soci o gestori tra cedente e cessionaria non determina automaticamente la fittizietà dell'operazione: occorrono elementi probatori che dimostrino la volontà fraudolenta e l'assenza di controprestazione reale.
  • Se la documentazione contabile è stata sottratta o alterata ma la responsabilità documentale di tali condotte è stata attribuita irrevocabilmente a terzi (es. altro amministratore), non è lecito ricondurre automaticamente quella sottrazione alla responsabilità degli imputati senza specifiche prove.
  • Il pubblicom ministero deve, se propone ricorso per cassazione, circostanziare le censure e indicare gli atti decisivi il cui travisamento si assume: la mancanza di tale specificazione rende il ricorso inammissibile.

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