Cassazione Civile, Ordinanza n. 20676/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda dei lavoratori volta a ottenere il computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. La Corte d'appello aveva respinto l'appello della società datrice di lavoro, confermando il riconoscimento del diritto dei lavoratori. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato. I controricorrenti prendevano atto della rinuncia e insistevano per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia in cassazione produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte, essendo atto non accettizio. Ha poi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, perché l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022
Regola il rito camerale in cassazione e il termine per il deposito dell'ordinanza nel caso esaminato.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del rinunciante, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del processo, poiché tale esito non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Cass., S.U. n. 34429 del 2019
Richiamata per affermare che la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio e determina l'estinzione del processo.
Cass. n. 17187 del 2014
Richiamata a sostegno della natura non accettizia della rinuncia al ricorso per cassazione.
Cass. n. 23840 del 2008
Richiamata a sostegno della natura non accettizia della rinuncia al ricorso per cassazione.
Cass. n. 40413 del 2021
Richiamata ai fini della soccombenza virtuale e della condanna alle spese del rinunciante.
Cass. n. 40412 del 2021
Richiamata ai fini della soccombenza virtuale e della condanna alle spese del rinunciante.
Cass. n. 38901 del 2021
Richiamata ai fini della soccombenza virtuale e della condanna alle spese del rinunciante.
Cass. n. 38902 del 2021
Richiamata ai fini della soccombenza virtuale e della condanna alle spese del rinunciante.
Cass. n. 3688 del 2016
Richiamata per escludere che l'estinzione del processo sia equiparabile a rigetto o inammissibilità ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Cass. n. 23175 del 2015
Richiamata per escludere che l'estinzione del processo sia equiparabile a rigetto o inammissibilità ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
- In caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità in base al criterio della soccombenza virtuale.
- L'estinzione del processo per rinuncia non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione e non comporta, quindi, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per tali ipotesi.
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