Cassazione Civile, Ordinanza n. 00864/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso di contributi agevolativi connessi ai benefici previsti per le imprese colpite dall’alluvione in Piemonte del novembre 1994, ai sensi dell’art. 4, comma 90, della L. n. 350/2003. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione dell’INPS e respinto la domanda della società, ritenendo che un precedente giudicato formatosi in altro giudizio avesse già accertato l’ammontare del danno subito dall’impresa, pari a Euro 286.375,10, somma già restituita dall’INPS, con conseguente esclusione di ulteriori pretese per evitare la sovracompensazione. La società ha proposto sette motivi: 1) violazione delle norme sul giudicato per aver ritenuto definitiva la sentenza tributaria senza prova del passaggio in giudicato e senza considerare l’eventuale revocazione; 2) violazione delle norme sul giudicato per assenza della certificazione di passaggio in giudicato; 3) erronea estensione del giudicato a un rapporto diverso, poiché il giudizio tributario riguardava il rimborso dei contributi al Servizio sanitario nazionale e non quelli previdenziali; 4) errata interpretazione della portata del giudicato, che non avrebbe escluso un ulteriore credito; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice d’appello accolto l’eccezione di integrale compensazione del danno, ritenuta nuova e non proposta dall’INPS; 6) violazione del diritto UE sugli aiuti di Stato, sostenendo che il giudicato non potesse impedire una diversa e più ampia valutazione del danno comprensiva anche delle perdite di reddito; 7) violazione della disciplina europea e interna sugli aiuti per avere l’INPS recuperato somme nonostante fosse decorso oltre un decennio dall’alluvione, invocando l’irrecuperabilità degli aiuti e, in subordine, i controlimiti costituzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d’appello aveva acquisito la decisione tributaria e sottoposto al contraddittorio la sua definitività, senza che la ricorrente avesse fornito elementi concreti per infirmarla; ha inoltre ribadito che, in presenza di esplicita ammissione o di una concreta dialettica processuale, la prova formale del giudicato può non essere indispensabile. Ha respinto anche i motivi terzo e quarto, affermando che il giudicato si estendeva al punto fondamentale comune ai due giudizi, cioè l’accertamento del danno sofferto dall’impresa per l’alluvione, accertamento unitario rilevante per evitare la sovracompensazione, indipendentemente dalla diversa natura dei rapporti amministrativi coinvolti. Ha respinto il quinto motivo, chiarendo che la questione della sovracompensazione non era un’eccezione in senso stretto ma un profilo inerente alla verificazione della compatibilità dell’aiuto con la disciplina UE, quindi rilevabile nel quadro dell’accertamento dei presupposti della pretesa. Ha ritenuto inammissibile il settimo motivo e infondato il sesto, valorizzando la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, interpretata nel senso che gli aiuti concessi per calamità naturali sono compatibili solo entro il limite del danno effettivamente subito e con esclusione di ogni sovracompensazione; ha inoltre escluso che l’esenzione per gli aiuti anteriori di oltre dieci anni si applichi agli aiuti "in essere" o concessi in esecuzione di una sentenza contestata. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 90, L. 24 dicembre 2003, n. 350
costituisce la base normativa invocata per il rimborso dei contributi connessi ai benefici per le imprese colpite dall’alluvione; la pretesa resta subordinata alla compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.
richiamato ai fini dell’accertamento del giudicato esterno e della definitività della sentenza tributaria.
il giudicato sostanziale preclude il riesame del punto fondamentale comune già deciso in altro giudizio tra le stesse parti.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato in relazione alla formazione e prova del giudicato nel processo tributario.
la produzione della sentenza munita della certificazione di passaggio in giudicato è normalmente richiesta per provare il giudicato esterno, salvo esplicita ammissione.
esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la sovracompensazione attiene ai presupposti della pretesa ed è rilevabile nel processo.
artt. 107 e 108 TFUE
la disciplina sugli aiuti di Stato impone che i benefici concessi per calamità naturali siano compatibili solo se correlati al danno effettivo e senza sovracompensazione.
art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
richiamato come base della compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, nei limiti del danno effettivo.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
la Commissione ha ritenuto incompatibile il regime di aiuti nella sua formulazione generale, con obbligo di recupero salvo eccezioni tassative.
art. 50 Regolamento (UE) n. 651/2014
invocato dalla ricorrente a sostegno della compatibilità degli aiuti per calamità naturali, ma non ritenuto decisivo per superare il giudicato e i limiti posti dalla decisione della Commissione.
Decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015
qualifica il regime come aiuto di Stato incompatibile ma ammette la compatibilità di singoli benefici entro il limite del danno effettivo, escludendo la sovracompensazione e imponendo il recupero degli aiuti in assenza di specifiche eccezioni.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato dalla ricorrente nella prospettazione del quadro normativo interno sugli sgravi conseguenti all’alluvione.
art. 3-quater, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, conv. in L. 26 febbraio 2007, n. 17
richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina interna degli sgravi per le imprese colpite dall’alluvione.
richiamato dalla ricorrente nel catalogo delle norme interne poste a base della censura finale.
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente come parametro dei controlimiti, ma la Corte ha escluso il contrasto della disciplina UE con i principi fondamentali dell’ordinamento.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
norma processuale richiamata per il rito camerale e per la riserva di deposito dell’ordinanza.
non citato espressamente nel testo, ma il principio è richiamato indirettamente nell’affermazione che la società deve allegare e provare i presupposti della pretesa.
Massime di principio
- Il giudicato esterno su un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti preclude il riesame della medesima questione anche se il secondo processo ha un petitum o una finalità diversi, quando l’accertamento già compiuto costituisca premessa logica indispensabile della decisione.
- La prova del giudicato esterno richiede normalmente la produzione della sentenza munita della certificazione di passaggio in giudicato, ma tale onere può ritenersi superato in presenza di una esplicita ammissione o di una concreta acquisizione del tema al contraddittorio processuale.
- Nelle controversie relative ad aiuti di Stato per calamità naturali, la compatibilità del beneficio va valutata in rapporto al danno effettivamente subito dalla singola impresa; ogni sovracompensazione va esclusa e le compensazioni ottenute da qualsiasi fonte devono essere detratte.
- La verifica della sovracompensazione non costituisce una eccezione in senso stretto, ma attiene ai presupposti costitutivi della pretesa di agevolazione e può essere rilevata dal giudice nell’ambito dell’accertamento della compatibilità del beneficio con il diritto dell’Unione.
- La deroga all’obbligo di recupero degli aiuti illegali concessa per i benefici anteriori di oltre dieci anni non si applica agli aiuti "in essere" la cui erogazione sia ancora sub iudice o avvenga in esecuzione di una sentenza tempestivamente contestata.
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