Cassazione Civile, Ordinanza n. 00811/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di rinvio, reputando corretta l’interpretazione del regolamento del personale e la distribuzione dell’onere probatorio. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente bancario che, dopo essere stato sospeso e poi licenziato, ottenne la reintegra perché il licenziamento era stato dichiarato illegittimo. In sede di rinvio, il lavoratore chiedeva che gli fosse riconosciuta la promozione automatica al grado di capoufficio con decorrenza dal 1° gennaio 1994, oltre alle relative differenze retributive. La Corte d’appello di rinvio aveva escluso l’applicabilità, alla sua situazione, della clausola del regolamento del personale che consente di confermare la valutazione dell’anno precedente quando nel corso dell’anno il dipendente abbia prestato servizio per meno di quattro mesi. Aveva ritenuto che nel 1993 il dipendente fosse stato in servizio per undici mesi e che, dunque, non vi fosse una mera impossibilità di valutazione, ma piuttosto l’inadempimento della banca all’obbligo di redigere le note di qualifica; aveva inoltre rilevato la mancanza di allegazioni e prove specifiche sul positivo rendimento del lavoratore nel 1993. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, da un lato, violazione dell’art. 384 c.p.c. e dei canoni ermeneutici contrattuali, sostenendo che il giudice di rinvio si fosse sottratto al compito interpretativo e avesse illegittimamente escluso un’interpretazione estensiva della clausola regolamentare; dall’altro, violazione delle norme su buona fede, responsabilità contrattuale e onere della prova, sostenendo che, una volta accertato l’inadempimento datoriale nella mancata redazione delle note di qualifica, spettasse alla banca dimostrare l’inadeguatezza della prestazione e che operasse il principio di non contestazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la Corte di rinvio aveva correttamente interpretato la clausola secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c. e ne aveva escluso l’applicazione per diversità di ratio; ha ritenuto il secondo motivo infondato, affermando che, trattandosi di domanda risarcitoria e di pretesa alla progressione automatica, gravava sul lavoratore l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto, compreso il positivo rendimento nel 1993, mentre la mera mancanza delle note di qualifica non bastava a fondare la promozione. Ha anche escluso che potesse operare il principio di non contestazione, poiché le allegazioni del lavoratore sul rendimento erano generiche e non idonee a rendere pacifico il fatto costitutivo.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il compito di interpretare il regolamento applicando i canoni ermeneutici corretti.
artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368 e 1371 c.c.
Nell'interpretazione di un regolamento contrattuale si ricercano la volontà delle parti e la ratio della clausola con i criteri ermeneutici codicistici; è ammessa l'interpretazione estensiva solo verso casi ragionevolmente assimilabili, non l'analogia.
Il vizio motivazionale rilevante è solo quello che integra le anomalie costituzionalmente significative, non essendo sufficiente una mera diversa lettura del testo decisorio.
La motivazione deve essere intelligibile e non meramente apparente.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non lo applica autonomamente; viene evocato in relazione ai doveri di comportamento del datore.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non lo tratta come norma decisiva; il tema centrale resta l'onere di allegazione e prova del rendimento.
La responsabilità contrattuale del datore per mancata redazione delle note non elimina l'onere del lavoratore di provare i fatti costitutivi della pretesa di promozione e del danno.
Il danno risarcibile deve essere provato nei suoi presupposti costitutivi, collegati all'inadempimento dedotto.
Chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto; nel caso della domanda risarcitoria, il lavoratore doveva provare anche il positivo rendimento utile alla promozione automatica.
Il principio di non contestazione opera solo quando i fatti allegati siano specificamente e compiutamente esposti; in presenza di allegazioni generiche non si formano fatti pacifici.
Richiamato dal ricorrente in tema di non contestazione; la Corte ne esclude la decisività per genericità delle allegazioni attoree.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di clausole contenute in regolamenti o contratti collettivi non è consentito ricorrere all'analogia; il giudice deve ricostruire la volontà delle parti e, se la clausola lo consente, può estenderne l'applicazione solo a casi ragionevolmente assimilabili sulla base della medesima ratio.
- L'interpretazione estensiva di una clausola contrattuale è possibile solo quando il caso non espressamente previsto presenti una sostanziale identità di ragione con quello disciplinato; se la fattispecie concreta è diversa nella ratio, l'estensione va esclusa.
- Quando il lavoratore agisce per il riconoscimento di una progressione automatica o per il risarcimento collegato alla mancata valutazione, grava su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, incluso il positivo rendimento richiesto dalla disciplina applicabile.
- La mera omissione datoriale nella redazione della valutazione non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla promozione automatica, potendo al più rilevare come inadempimento fonte di eventuale responsabilità risarcitoria, ma non sostitutiva della prova dei presupposti sostanziali della progressione.
- Il principio di non contestazione opera solo se la parte attrice abbia allegato i fatti in modo specifico e completo; non può supplire a lacune allegatorie o probatorie su elementi decisivi della domanda.
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