Cassazione Civile, Ordinanza n. 19450/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione doganale ha recuperato accise sull'energia elettrica fornita negli anni 2009-2013 e vettoriata nella provincia di Cagliari, per l'importo di euro 382.585,72. La società, già società consortile poi incorporata nell'attuale ricorrente, aveva impugnato l'atto deducendo di rientrare nella nozione di autoproduttore e quindi di beneficiare del regime agevolativo previsto dal TUA per l'energia prodotta da fonti rinnovabili e ceduta ai consorziati. La CTR ha però escluso la qualifica di autoproduttore, ritenendo che la società, quale autonomo centro di imputazione, non consumasse per sé l'energia ma la cedesse a terzi soci consorziati, e ha affermato che i principi di buona fede e affidamento, al più, escludono sanzioni e interessi, non l'obbligazione tributaria. In Cassazione la società ha proposto sei motivi di ricorso, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto del deposito della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore, e ha dichiarato il giudizio inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha compensato le spese in ragione della causa dell'evento processuale. Ha inoltre escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato, richiamando il carattere eccezionale della previsione e la sua applicabilità ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 53, comma 1, lett. b), e 52, comma 3, lett. b)
La CTR ha ritenuto che la società non integrasse i requisiti tassativi per essere qualificata come autoproduttore ai fini dell'agevolazione sulle accise.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si chiude per rinuncia al ricorso; la misura è eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione determina l'inammissibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con possibile compensazione delle spese quando l'evento processuale sia giustificato dalla vicenda concreta.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non si estende ai casi di estinzione o rinuncia, poiché si tratta di una previsione eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, applicabile solo nelle ipotesi tipiche espressamente previste dalla legge.
- Nei rapporti tributari agevolativi, la qualificazione del soggetto come autoproduttore richiede il rigoroso rispetto dei requisiti normativi; il mero utilizzo di un impianto di produzione e la cessione dell'energia a soggetti consorziati non bastano, di per sé, a far sorgere il beneficio.
- I principi di buona fede e tutela dell'affidamento, in materia tributaria, non incidono sull'esistenza dell'obbligazione d'imposta quando difettino i presupposti sostanziali del beneficio, potendo al più rilevare sul piano sanzionatorio o degli interessi.
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