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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18793/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva, accertata in una certa data. I motivi di ricorso erano due: (a) vizio di legge e di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista per la ricettazione di particolare tenuità, sostenendo che il veicolo era in pessime condizioni, di modesto valore e che fosse irrilevante la circostanza della targa parzialmente coperta; (b) vizio di legge e di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocate in ragione del positivo comportamento processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e non specifici, perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua dalla Corte territoriale. In particolare, la sentenza impugnata aveva correttamente escluso l'attenuante speciale valorizzando non solo il valore del bene ricettato, ma anche ulteriori elementi desumibili dai parametri dell'art. 133 c.p.; quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente la considerazione di quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    L'attenuante speciale per la ricettazione di particolare tenuità può essere esclusa non solo in ragione del valore del bene, ma anche sulla base di ulteriori elementi valutati ai sensi dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto il valore di duemila euro è stato ritenuto sufficiente a escluderne l'operatività.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di commisurazione della pena e della gravità del fatto possono essere valorizzati per escludere l'attenuante speciale e per fondare la valutazione sulle attenuanti generiche.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso che si limita a reiterare censure già formulate in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata, è non specifico e può essere dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già prospettate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • Il diniego dell'attenuante speciale collegata alla particolare tenuità della ricettazione può fondarsi sul valore del bene oggetto del reato e su ulteriori indici sintomatici della gravità del fatto desumibili dai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Per negare le attenuanti generiche non occorre che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli emergenti dagli atti, essendo sufficiente la valorizzazione di quelli ritenuti decisivi o comunque significativi.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando evidenzi le ragioni essenziali del diniego delle attenuanti richieste, senza necessità di una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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