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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28026/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del fallimento di dichiarare l'inefficacia, ex art. 44 l.fall., di pagamenti eseguiti nel 2007 in favore della società poi fallita, con condanna della società pagante alla restituzione della somma alla curatela. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello la società convenuta ha dedotto: (1) la nullità della sentenza di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, sostenendo che la Corte d'appello, pur rilevata la nullità del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto rimettere la parte in termini e consentirle di svolgere tutte le difese e attività istruttorie precluse; (2) l'erronea applicazione degli artt. 42, 44 e 46 l.fall., assumendo che i pagamenti riguardassero titoli sorti dopo la dichiarazione di fallimento e attività successiva del fallito, con necessità di coordinare l'inefficacia con la disciplina delle acquisizioni fallimentari e delle passività correlate. La Corte d'appello ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per citazione viziata, ma non ha rimesso la causa al primo giudice e ha deciso nel merito, confermando l'inefficacia dei pagamenti. In cassazione la ricorrente ha reiterato i due motivi, lamentando rispettivamente la mancata rimessione in termini e la falsa applicazione della legge fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, quindi, l'intero ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di autosufficienza e comunque infondato alla luce dell'indirizzo delle Sezioni Unite: la nullità della citazione di primo grado per inosservanza del termine a comparire non comporta automaticamente la rimessione in termini dell'appellante contumace, che deve richiederla e dimostrare di non avere avuto conoscenza utile del processo; nel caso concreto non erano indicate le attività nulli da rinnovare né se fosse stata chiesta la rimessione in termini. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione nuova, non dedotta nei gradi di merito, relativa al coordinamento tra art. 44, art. 42 e art. 46 l.fall. in ipotesi di corrispettivi per attività post-fallimentare. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 l.fall.

    La Corte richiama la declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti in favore del fallito dopo la dichiarazione di fallimento come oggetto della decisione di merito, senza affrontare il merito della corretta applicazione per difetto di ammissibilità delle censure.

  • art. 42 l.fall.

    È menzionato solo nella censura del ricorrente, che proponeva un coordinamento con l'art. 44 l.fall. per pagamenti relativi ad attività post-fallimentare; la Corte non esamina il merito perché la questione è nuova.

  • art. 46 l.fall.

    È richiamato dal ricorrente quale norma da coordinare con l'art. 44 l.fall. in relazione ai corrispettivi di attività svolte dopo il fallimento; la censura è ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 162 c.p.c.

    È richiamato nella censura sulla nullità del giudizio di primo grado; la Corte ribadisce il principio secondo cui la nullità dell'atto introduttivo non determina automaticamente la rimessione in termini.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato per il contenuto dell'atto di citazione e, in particolare, per la nullità derivante dall'inosservanza dei termini a comparire e per il n. 7 dell'avvertimento.

  • art. 163-bis c.p.c.

    La nullità del primo grado deriva dall'inosservanza del termine a comparire previsto da questa norma.

  • art. 164 c.p.c.

    È richiamato per il potere del giudice di rilevare e sanare il vizio della vocatio in ius; se il vizio non è rilevato né sanato, può essere dedotto in appello.

  • art. 294 c.p.c.

    La rimessione in termini del contumace richiede, in linea generale, che la nullità della citazione abbia impedito la conoscenza del processo; la mera conoscenza materiale di regola esclude il rimedio, salvo casi limite di conoscenza tardiva non utile.

  • art. 353 c.p.c.

    La Corte d'appello ha escluso la regressione del processo al primo giudice, non ricorrendo un'ipotesi tassativa di rimessione.

  • art. 354 c.p.c.

    Come per l'art. 353 c.p.c., è richiamato per affermare che la nullità rilevata non imponeva la rimessione al primo giudice.

  • art. 360 c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso per falsa applicazione di legge e nullità processuale.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte richiama l'inammissibilità anche ai sensi di questa norma, in ragione dell'orientamento nomofilattico consolidato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta nullità processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma inserita quale base del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, come l'inosservanza del termine a comparire, non comporta automaticamente la rimessione in termini della parte rimasta contumace in primo grado: la rimessione è un rimedio autonomo che deve essere richiesta e presuppone, di regola, che la nullità abbia impedito la conoscenza del processo.
  • Quando l'appello è proposto anche avverso una sentenza resa in un processo viziato dalla nullità dell'atto introduttivo, il giudice di secondo grado deve, se possibile, disporre la rinnovazione degli atti nulli, ma ciò non equivale di per sé a riaprire tutte le preclusioni istruttorie già maturate.
  • La rinnovazione degli atti nulli serve a ripetere nel contraddittorio le attività compiute in primo grado che sono viziate dalla nullità dell'instaurazione del contraddittorio; la rimessione in termini, invece, riguarda solo le attività soggette a preclusione e richiede una specifica domanda della parte interessata.
  • La conoscenza materiale dell'esistenza del processo, quando avvenuta in tempo utile per costituirsi, di regola esclude la rimessione in termini del convenuto contumace, anche se la citazione di primo grado sia nulla per mancato rispetto dei termini a comparire.
  • In cassazione non sono esaminabili questioni nuove non dedotte nei gradi di merito; la proposizione in sede di legittimità di un diverso coordinamento normativo rispetto a quello discusso nel merito determina l'inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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