Cassazione Penale, Ordinanza n. 04792/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha rivalutato il merito della responsabilità, già affermata in appello, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era puntuale e immune da vizi logici quanto alla responsabilità e al contributo concorsuale paritario del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la sua responsabilità in relazione a un fatto qualificato come tentata rapina in concorso. Con i primi tre motivi ha dedotto: violazione di legge sul giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 628 c.p.; mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto; contraddittorietà della motivazione per la mancata applicazione dell'art. 114 c.p., assumendo un ruolo non paritario rispetto al coimputato. Con il quarto motivo ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure già svolte in appello e specificamente disattese dalla sentenza impugnata, mentre il quarto motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione perché la questione non risultava previamente devoluta in appello.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al reato contestato come tentato.
Richiamato per la qualificazione del fatto come rapina, nella forma tentata e in concorso.
Invocato dal ricorrente per ottenere il riconoscimento di un ruolo di minore gravità nel concorso di persone, ma la censura è stata ritenuta non accoglibile perché già disattesa in appello.
Invocato per la particolare tenuità del fatto; la doglianza è stata ritenuta inammissibile in cassazione poiché non devoluta in appello.
La Corte lo richiama quale norma che preclude in cassazione censure non previamente dedotte nei motivi di appello, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che riproducano in modo sostanzialmente identico doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese con motivazione congrua e priva di illogicità manifesta.
- La deduzione in cassazione di un vizio relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è inammissibile se la questione non è stata previamente proposta tra i motivi di appello, in forza del limite di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La richiesta di riconoscimento di un minore contributo concorsuale ex art. 114 c.p. presuppone una specifica censura merito-motivazionale; se il giudice di merito ha accertato un contributo paritario al fatto, la contestazione non può essere utilmente riproposta in cassazione come mera critica reiterativa.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione puntuale sulla responsabilità e sul ruolo concorsuale dell'imputato, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti è dichiarato inammissibile, perché non introduce un vizio scrutinabile di legittimità.
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