Cassazione Penale, Sentenza n. 37357/2024 del 10/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/05/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere per vari reati (tentata importazione di 100 kg di cocaina, associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, sequestro di persona a scopo di estorsione, porto di arma clandestina, ricettazione, detenzione illecita di stupefacenti). Tre censure principali: 1) violazione dell'art. 384 c.p.p. e illegittima convalida del fermo nonostante assenza di pericolo di fuga (argomentando che il ricorrente si trovava in Albania per il funerale del fratello e aveva collaborato); 2) vizio di motivazione su capo B (associazione) per carenza di elementi e per non aver valutato il ruolo effettivo del ricorrente, l'incidenza dell'agente sotto copertura e la possibilità di configurare solo concorso o concorso esterno; critica dell'interpretazione delle intercettazioni e della qualificazione del sequestro di persona (capo C); 3) insufficienza delle esigenze cautelari e mancata proporzionalità della misura, proponendo misure meno afflittive (es. braccialetto elettronico) in ragione dell'assenza di gravi precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) la contestazione relativa alla convalida del fermo avrebbe dovuto essere impugnata separatamente in Cassazione e non lo è stata; b) le censure sulla gravità indiziaria erano, nella sostanza, tentativi di riconsiderare i fatti e le valutazioni probatorie del giudice di merito, rimessi alla valutazione di merito e non sindacabili se non per manifesti vizi di logica o illogicità; c) il Tribunale di Genova ha fornito motivazione adeguata e dettagliata basata su intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, geolocalizzazione dei veicoli, rapporti dell'agente sotto copertura, fotografie, ritrovamento di sigilli "clone" e altri elementi che hanno delineato il ruolo apicale del ricorrente nell'organizzazione e la struttura associativa finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti; d) il sequestro di persona a scopo di estorsione è stato sufficientemente motivato dal Tribunale; e) il pericolo di fuga è stato correttamente valorizzato (il ricorrente si era sottratto alle ricerche e si era recato in Albania non per un funerale ma per eludere l'esecuzione dell'ordinanza) e sono state richiamate le precedenti condotte e precedenti penali. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione alla convalida del fermo; la Corte osserva che l'impugnazione della convalida del fermo è autonoma e doveva essere proposta separatamente, cosa non avvenuta, per cui la censura è inammissibile sul profilo procedurale
Menizonata per segnalare che una precedente misura era stata dichiarata inefficace ex art. 302 a seguito di appello cautelare; usata come riferimento procedurale senza incidere sulla decisione attuale
Riferimento alla normativa sostanziale sugli stupefacenti: la Corte conferma che gli elementi probatori nel loro insieme giustificano l'accusa di traffico internazionale e l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ai sensi di tale normativa
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla proporzione della misura cautelare: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione relativa che giustifica la misura cautelare più afflittiva in assenza di concrete prove difensive idonee a mostrare che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive
Norma che permette la condanna alle spese del procedimento e alla Cassa delle ammende: applicata per irrogare l'obbligo di pagamento al ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione; l'ufficio sarà incaricato degli adempimenti previsti
art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione del ricorso: il ricorso indicava i motivi nei limiti strettamente necessari previsti dalla norma
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: non è consentita una rivalutazione fattuale o probatoria se non per vizi manifesti di logicità o per violazioni di legge; gran parte delle censure che propongono una diversa lettura delle prove saranno dichiarate inammissibili o infondate
- La convalida del fermo (o dell'arresto) e la successiva ordinanza di applicazione di misura cautelare sono provvedimenti autonomi e devono essere impugnati separatamente nei termini e con i mezzi previsti; omettere l'impugnazione separata può comportare l'inammissibilità della censura
- Per valutare la gravità indiziaria nei procedimenti per narcotraffico, la Corte considera legittimo il valore probatorio di un insieme coordinato di elementi (intercettazioni, servizi di osservazione, localizzazioni satellitari, rapporti di agenti sotto copertura, reperti materiali come sigilli), purché la motivazione del giudice di merito sia coerente e logica
- La presenza di un agente sotto copertura non annulla automaticamente la responsabilità dell'indagato; è necessario valutare se l'agente abbia istigato o condizionato materialmente le condotte; la semplice presenza o il contributo informativo dell'agente non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza degli elementi raccolti
- Il pericolo di fuga viene rafforzato da comportamenti concreti del ricorrente (es. sottrazione alle ricerche, spostamenti all'estero, pregressi tentativi di eludere l'esecuzione di provvedimenti), oltre che da precedenti penali specifici; tali elementi possono giustificare il mantenimento di misure cautelari più afflittive
- La richiesta di misure meno afflittive (es. braccialetto elettronico) richiede l'apporto di prove concrete che dimostrino la loro idoneità a soddisfare le esigenze cautelari; mere affermazioni difensive non sono generalmente sufficienti
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